Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. Con decreto del  Direttore  generale  degli  affari  generali,
delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le  regioni  e
gli enti territoriali e' nominata  la  Commissione  esaminatrice  del
concorso,  sulla  base  dei  criteri  indicati  dalla  direttiva  del
Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione  24
aprile  2018,  n.  3,  nonche'  dal  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. La Commissione esaminatrice e' composta da un presidente e due
membri e puo' comprendere anche soggetti collocati in  quiescenza  da
non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede di
prova orale, la commissione potra' essere integrata da un  componente
esperto in lingua inglese e da un  ulteriore  componente  esperto  in
informatica.