Art. 9 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Le prove d'esame consistono in due  prove  scritte  e  in  una
prova orale. I  candidati  che  abbiano  superato  l'eventuale  prova
preselettiva di cui all'art. 8 sono  ammessi  a  sostenere  le  prove
scritte.