Art. 7 Preferenze a parita' di merito I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di riserva e/o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ateneo, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I titoli di riserva e/o di preferenza devono essere inviati con nota indirizzata al direttore generale dell'Universita' Parthenope di Napoli, ufficio personale tecnico ed amministrativo, via Acton n. 38 - 80133 Napoli, con la seguente dicitura «Concorso cinque posti, categoria B3, area amministrativa», a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo Posta elettronica certificata personale al seguente indirizzo direzione.generale@pec.uniparthenope.it A parita' di merito, i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglie al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma rafferma. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 1) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 3) dalla minore eta' del candidato. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito del bando per la presentazione della domanda di ammissione. L'omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta l'inapplicabilita' dei benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo. I suddetti titoli devono essere presentati: 1) in originale; 2) in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 3) in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che ne attesti la conformita' all'originale, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identita'; 4) mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, sostitutiva di certificazione ex art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica e/o di atto di notorieta' ex art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica prodotta, in quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identita'. Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.