IL PRESIDENTE 
                      DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  47  del  31
luglio 2019, con la quale e' stato approvato il  bando  del  pubblico
concorso, per esami, a tre posti di  Consigliere  parlamentare  della
professionalita'   tecnica   della   Camera   dei    deputati,    con
specializzazione in architettura, con specializzazione in  ingegneria
civile e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale; 
    Visto l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati; 
    Visti gli articoli 1,  3  e  4  delle  Disposizioni  in  tema  di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto  unico  dei  dipendenti
del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  32  dell'11
aprile 2019,  con  la  quale  e'  stata  prevista,  tra  l'altro,  la
sospensione dell'efficacia delle disposizioni  previste  dall'Accordo
istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento  in  materia
di  svolgimento  congiunto  delle  procedure  di   reclutamento   del
personale e di iscrizione nella terza sezione  del  Ruolo  unico  dei
dipendenti del Parlamento; 
    Considerato,  in  particolare,  che   la   citata   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019 ha previsto,  in
via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate
entro il 31 dicembre 2020, fino all'immissione in ruolo dei candidati
risultati vincitori o idonei,  la  sospensione  dell'efficacia  delle
norme recate dall'art. 1, comma 3, dall'art. 2 e dall'art.  4,  comma
3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di  futura
assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con  conformi
deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati  e
del Consiglio  di  Presidenza  del  Senato  della  Repubblica,  delle
Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo  unico  dei  dipendenti
del Parlamento, e dall'art. 2,  comma  1,  dello  Statuto  unico  dei
dipendenti del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  38  del  5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato  l'accordo  in  tema  di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati  assunti  ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi  della  citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019; 
    Visti gli articoli  2,  7,  8,  9,  41,  46,  51,  52  e  53  del
regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati; 
    Visto l'art. 52,  comma  1,  lettera  a),  secondo  periodo,  del
regolamento dei servizi e del personale della  Camera  dei  deputati,
che, nello stabilire che possono  partecipare  ai  concorsi  pubblici
presso la Camera i cittadini italiani di eta' non inferiore a 18 anni
e non superiore a 40 anni, prevede altresi' che nei singoli bandi  di
concorso possano essere stabiliti limiti di eta' diversi in relazione
alla specifica natura della professionalita'; 
    Visto che, con la citata deliberazione n. 47 del 31 luglio  2019,
l'Ufficio di Presidenza ha considerato  l'esigenza  di  garantire  un
opportuno bilanciamento tra la necessita' di assicurare i presupposti
per il pieno svolgimento del percorso professionale  dei  Consiglieri
parlamentari previsto dal regolamento dei servizi e del  personale  e
quella di garantire la piu' ampia partecipazione al concorso; 
    Considerato   che   le   funzioni   attribuite   ai   Consiglieri
parlamentari della professionalita' tecnica, con le  specializzazioni
sopra richiamate,  richiedono  il  possesso  di  specifici  requisiti
professionali; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226  del  21
dicembre 2012,  con  la  quale  sono  stati  definiti  i  trattamenti
stipendiali dei  dipendenti  della  Camera  dei  deputati  assunti  a
decorrere dal 1° febbraio 2013; 
    Visto il regolamento dei concorsi per l'assunzione del  personale
della Camera dei deputati, approvato con  deliberazione  dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva  con  decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171  del  23  luglio  1999,  e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente  della  Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  37  del  5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato il cronoprogramma  delle
procedure concorsuali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso, per esami,  a  tre  posti  di
Consigliere parlamentare della professionalita' tecnica (codice C03),
con specializzazione in: 
      a) architettura, 
      b) ingegneria civile e ambientale, 
      c) ingegneria industriale, 
    con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera  dei  deputati
assunti ad esito delle procedure di  reclutamento  avviate  ai  sensi
della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32  dell'11  aprile
2019, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.
38 del 5 giugno 2019, e con il  trattamento  economico  stabilito  ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  226  del  21
dicembre 2012. 
    2. I posti messi a concorso sono cosi' ripartiti: un posto per  i
candidati  che  sostengono  le  prove  per  la  specializzazione   in
architettura; un posto per i candidati che sostengono le prove per la
specializzazione in ingegneria civile e ambientale; un  posto  per  i
candidati  che  sostengono  le  prove  per  la  specializzazione   in
ingegneria industriale. E' consentita la partecipazione  al  concorso
per una sola delle specializzazioni previste dal presente bando.