Art. 2 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e'  necessario  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore a 45  anni.  Il  limite  di  eta'  e'  da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45°
anno; 
      c) uno dei titoli di istruzione o eventuali  titoli  equiparati
ai sensi della normativa vigente, richiesti per l'abilitazione di cui
alla lettera g), elencati  nell'allegato  A.  Qualora  il  titolo  di
istruzione  richiesto  sia  stato  conseguito  all'estero,  esso   e'
considerato  requisito  valido  per  l'ammissione   ove   sia   stato
equiparato  o  dichiarato  equipollente,  ai  sensi  della  normativa
vigente, ad uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo; 
      d) idoneita' fisica  all'impiego  valutata  in  relazione  alle
mansioni professionali; 
      e) godimento dei diritti politici; 
      f)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  che  comportino  la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del regolamento di  disciplina  per
il personale, il cui testo e' riportato  nell'allegato  C,  anche  se
siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,   indulto,   perdono
giudiziale o riabilitazione; 
      g)  per  la  specializzazione  in  architettura:   abilitazione
all'esercizio  della  professione   di   architetto,   prevista   per
l'iscrizione nella Sezione A, settore architettura, del relativo albo
professionale;  per  la  specializzazione  in  ingegneria  civile   e
ambientale:   abilitazione   all'esercizio   della   professione   di
ingegnere,  prevista  per  l'iscrizione  nella  Sezione  A,   settore
ingegneria civile e ambientale, del relativo albo professionale;  per
la   specializzazione   in   ingegneria   industriale:   abilitazione
all'esercizio  della   professione   di   ingegnere,   prevista   per
l'iscrizione nella Sezione A,  settore  ingegneria  industriale,  del
relativo albo professionale; 
      h) possesso dei requisiti previsti  dall'art.  98  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  e  successive  modificazioni,  per
l'esercizio delle funzioni di coordinatore per la progettazione e  di
coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
    2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del regolamento dei servizi  e
del personale  della  Camera  dei  deputati,  qualora  a  carico  dei
vincitori  risultino  sentenze   definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  diversi  da  quelli
previsti dall'art. 8 del regolamento di disciplina per il  personale,
anche  se  siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,  indulto,
perdono  giudiziale  o  riabilitazione,  ovvero   qualora   risultino
procedimenti  penali  pendenti,  il  Presidente  della   Camera   dei
deputati, su proposta del  Segretario  generale,  valuta  se  vi  sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare. 
    3. Ai fini della partecipazione  al  concorso,  al  personale  di
ruolo dipendente della  Camera  dei  deputati  non  e'  richiesto  il
requisito di cui al comma 1, lettera b).