Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso 1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non superiore a 45 anni. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45° anno; c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati ai sensi della normativa vigente, richiesti per l'abilitazione di cui alla lettera g), elencati nell'allegato A. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso e' considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, ad uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo; d) idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali; e) godimento dei diritti politici; f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'art. 8 del regolamento di disciplina per il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato C, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione; g) per la specializzazione in architettura: abilitazione all'esercizio della professione di architetto, prevista per l'iscrizione nella Sezione A, settore architettura, del relativo albo professionale; per la specializzazione in ingegneria civile e ambientale: abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, prevista per l'iscrizione nella Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale, del relativo albo professionale; per la specializzazione in ingegneria industriale: abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, prevista per l'iscrizione nella Sezione A, settore ingegneria industriale, del relativo albo professionale; h) possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, per l'esercizio delle funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dall'art. 8 del regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare. 3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati non e' richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera b).