Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore a 45 anni. Il limite di eta' e' da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45°
anno;
c) uno dei titoli di istruzione o eventuali titoli equiparati
ai sensi della normativa vigente, richiesti per l'abilitazione di cui
alla lettera g), elencati nell'allegato A. Qualora il titolo di
istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso e'
considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato
equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa
vigente, ad uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo;
d) idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione alle
mansioni professionali;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del regolamento di disciplina per
il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato C, anche se
siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione;
g) per la specializzazione in architettura: abilitazione
all'esercizio della professione di architetto, prevista per
l'iscrizione nella Sezione A, settore architettura, del relativo albo
professionale; per la specializzazione in ingegneria civile e
ambientale: abilitazione all'esercizio della professione di
ingegnere, prevista per l'iscrizione nella Sezione A, settore
ingegneria civile e ambientale, del relativo albo professionale; per
la specializzazione in ingegneria industriale: abilitazione
all'esercizio della professione di ingegnere, prevista per
l'iscrizione nella Sezione A, settore ingegneria industriale, del
relativo albo professionale;
h) possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, per
l'esercizio delle funzioni di coordinatore per la progettazione e di
coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del regolamento dei servizi e
del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei
vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli
previsti dall'art. 8 del regolamento di disciplina per il personale,
anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto,
perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino
procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei
deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di
ruolo dipendente della Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).