Art. 5
Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni
con i candidati
1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
nella domanda di partecipazione non dichiarati ovvero dichiarati in
maniera incompleta dal candidato ovvero nel caso in cui non sia stata
completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1, qualunque
cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica nonche'
dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun onere
per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato
recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale o
da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del
cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi
informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.