Art. 6 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale. 
    2. Qualora il numero delle domande di partecipazione, per  una  o
piu' specializzazioni, sia tale da  pregiudicare  l'efficienza  e  la
speditezza  dello  svolgimento  della  procedura  di   concorso,   la
commissione    esaminatrice    puo'     decidere,     su     proposta
dell'Amministrazione, di far precedere le prove d'esame di una o piu'
specializzazioni da una prova selettiva che consiste in 100  quesiti,
a risposta multipla e a  correzione  informatizzata,  concernenti  le
materie e gli argomenti di cui all'allegato B,  Parte  I.  I  quesiti
oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio,  validato
dalla commissione esaminatrice, reso pubblico, con  le  modalita'  di
cui all'art. 11, comma 2, non oltre il ventesimo giorno precedente la
data di inizio della prova selettiva. Per lo svolgimento della  prova
selettiva i candidati sono distribuiti in turni  successivi  mediante
sorteggio, effettuato dalla  commissione  esaminatrice  per  ciascuna
specializzazione per la quale occorra svolgere  la  prova  selettiva,
della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata  presenza  del
candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti  per  la  prova
selettiva comporta l'esclusione automatica  dal  concorso.  La  prova
selettiva e' valutata in centesimi, con la sottrazione,  partendo  da
base 100, di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti per ogni
risposta omessa. Il punteggio  riportato  nella  prova  selettiva  e'
comunicato  agli  interessati  mediante  pubblicazione   di   elenchi
nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1.