Art. 7
Prove scritte
1. Nell'eventualita' che abbia luogo, per una o piu'
specializzazioni, la prova selettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2,
l'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della
medesima prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati
che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano
collocati, per ciascuna specializzazione, entro il centesimo posto.
Il predetto numero di cento ammessi per ciascuna specializzazione
puo' essere superato, per ognuna di esse, per ricomprendervi i
candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di
idoneita', nonche' i candidati ammessi ai sensi dell'art. 4, comma 6,
secondo periodo. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte
per ciascuna specializzazione e' pubblicato nell'applicazione di cui
all'art. 4, comma 1, in conformita' all'art. 11, comma 2. La
pubblicazione dell'elenco di cui al periodo precedente costituisce
notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco
medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di
eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 12. La mancata presenza del
candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel
giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione
automatica dal concorso.
2. Le prove scritte per la specializzazione in architettura sono
due:
a) la prima consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un
progetto per la ristrutturazione, la riqualificazione e la
manutenzione di un edificio soggetto a tutela ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, anche mediante la previsione dell'utilizzo di
materiali sostenibili ai sensi delle disposizioni del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, relative ai criteri ambientali minimi in materia edilizia. Il
tempo a disposizione e' di sei ore;
b) la seconda consiste nella risposta a tre quesiti inerenti
alla redazione di un piano di manutenzione ordinaria di un edificio
ad uso uffici soggetto a tutela ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Il tempo a disposizione e' di sei ore.
3. Le prove scritte per la specializzazione in ingegneria civile
e ambientale sono due:
a) la prima consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un
progetto di intervento sulle strutture di un edificio civile
esistente soggetto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
da corredare di relazione tecnica contenente l'esame delle scelte
progettuali in funzione delle normative vigenti, l'indicazione delle
eventuali tecniche di consolidamento utilizzate, nonche' la
valutazione delle tipologie strutturali e dei materiali da impiegare.
Il tempo a disposizione e' di sei ore;
b) la seconda consiste nella risposta a tre quesiti inerenti
alla diagnosi energetica di un edificio esistente, da corredare di
relazione tecnica contenente l'attestato di prestazione energetica e
proposte progettuali per il miglioramento delle prestazioni
energetiche del sistema edificio-impianto. Il tempo a disposizione e'
di sei ore.
4. Le prove scritte per la specializzazione in ingegneria
industriale sono due:
a) la prima consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un
progetto di un impianto elettrico di un edificio esistente, da
corredare di relazione tecnica contenente l'esame delle scelte
progettuali e lo svolgimento dei calcoli di dimensionamento dei
componenti e dei circuiti. Il tempo a disposizione e' di sei ore;
b) la seconda consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a
un progetto di un impianto in materia termotecnica e di
condizionamento di un edificio esistente soggetto a tutela ai sensi
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da corredare di relazione tecnica
contenente l'esame delle scelte progettuali e lo svolgimento dei
calcoli di dimensionamento dei componenti e dei circuiti. Il tempo a
disposizione e' di sei ore.
5. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la
commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi
componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto
da tre quesiti, per ognuna delle prove di cui alle lettere a) e b)
dei commi 2, 3 e 4, e li sottopone al sorteggio dei candidati.
6. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
7. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.