Art. 7 Prove scritte 1. Nell'eventualita' che abbia luogo, per una o piu' specializzazioni, la prova selettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, l'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della medesima prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati, per ciascuna specializzazione, entro il centesimo posto. Il predetto numero di cento ammessi per ciascuna specializzazione puo' essere superato, per ognuna di esse, per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita', nonche' i candidati ammessi ai sensi dell'art. 4, comma 6, secondo periodo. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte per ciascuna specializzazione e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1, in conformita' all'art. 11, comma 2. La pubblicazione dell'elenco di cui al periodo precedente costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 12. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 2. Le prove scritte per la specializzazione in architettura sono due: a) la prima consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un progetto per la ristrutturazione, la riqualificazione e la manutenzione di un edificio soggetto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche mediante la previsione dell'utilizzo di materiali sostenibili ai sensi delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relative ai criteri ambientali minimi in materia edilizia. Il tempo a disposizione e' di sei ore; b) la seconda consiste nella risposta a tre quesiti inerenti alla redazione di un piano di manutenzione ordinaria di un edificio ad uso uffici soggetto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il tempo a disposizione e' di sei ore. 3. Le prove scritte per la specializzazione in ingegneria civile e ambientale sono due: a) la prima consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un progetto di intervento sulle strutture di un edificio civile esistente soggetto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da corredare di relazione tecnica contenente l'esame delle scelte progettuali in funzione delle normative vigenti, l'indicazione delle eventuali tecniche di consolidamento utilizzate, nonche' la valutazione delle tipologie strutturali e dei materiali da impiegare. Il tempo a disposizione e' di sei ore; b) la seconda consiste nella risposta a tre quesiti inerenti alla diagnosi energetica di un edificio esistente, da corredare di relazione tecnica contenente l'attestato di prestazione energetica e proposte progettuali per il miglioramento delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto. Il tempo a disposizione e' di sei ore. 4. Le prove scritte per la specializzazione in ingegneria industriale sono due: a) la prima consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un progetto di un impianto elettrico di un edificio esistente, da corredare di relazione tecnica contenente l'esame delle scelte progettuali e lo svolgimento dei calcoli di dimensionamento dei componenti e dei circuiti. Il tempo a disposizione e' di sei ore; b) la seconda consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un progetto di un impianto in materia termotecnica e di condizionamento di un edificio esistente soggetto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da corredare di relazione tecnica contenente l'esame delle scelte progettuali e lo svolgimento dei calcoli di dimensionamento dei componenti e dei circuiti. Il tempo a disposizione e' di sei ore. 5. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto da tre quesiti, per ognuna delle prove di cui alle lettere a) e b) dei commi 2, 3 e 4, e li sottopone al sorteggio dei candidati. 6. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 7. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.