Art. 8
Prova orale
1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale per ciascuna
specializzazione e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 4,
comma 1, in conformita' all'art. 11. La pubblicazione dell'elenco
degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli
effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il
termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai
sensi dell'art. 12.
2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del
candidato nelle materie e negli argomenti indicati per ciascuna
specializzazione nell'allegato B, Parte II. La prova orale in lingua
inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo
scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio.
3. La prova orale e' valutata in trentesimi. Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a
21/30.
4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto della prova in lingua inglese, da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella
prova orale. L'elenco e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art.
4, comma 1.