Art. 8 
 
                             Prova orale 
 
    1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale  per  ciascuna
specializzazione e' pubblicato nell'applicazione di cui  all'art.  4,
comma 1, in conformita' all'art.  11.  La  pubblicazione  dell'elenco
degli ammessi alla prova  orale  costituisce  notifica  a  tutti  gli
effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre  il
termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi  ai
sensi dell'art. 12. 
    2. La prova orale consiste in un colloquio teso a  completare  la
valutazione della preparazione  e  dell'aggiornamento  culturale  del
candidato nelle materie  e  negli  argomenti  indicati  per  ciascuna
specializzazione nell'allegato B, Parte II. La prova orale in  lingua
inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un  breve  testo
scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio. 
    3.  La  prova  orale  e'  valutata   in   trentesimi.   Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non  inferiore  a
21/30. 
    4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale, la commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto della prova  in  lingua  inglese,  da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    5. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  loro  conseguito  nella
prova orale. L'elenco e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art.
4, comma 1.