Art. 9 Graduatorie finali 1. Sono formate tre graduatorie, distinte per specializzazione. Il punteggio finale di concorso, per ciascuna graduatoria, e' costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale. 2. Nella formazione delle graduatorie finali si tiene conto, a parita' di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio entro il giorno in cui sostengono la prova medesima.