Art. 9 
 
                         Graduatorie finali 
 
    1. Sono formate tre graduatorie, distinte  per  specializzazione.
Il  punteggio  finale  di  concorso,  per  ciascuna  graduatoria,  e'
costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove  scritte  e
il punteggio della prova orale. 
    2. Nella formazione delle graduatorie finali si  tiene  conto,  a
parita' di punteggio, dei titoli di preferenza  di  cui  all'art.  3,
comma 1. A tal fine, i candidati  ammessi  alla  prova  orale  devono
presentare i documenti comprovanti il possesso di  titoli  che  diano
luogo alla preferenza a parita' di punteggio entro il giorno  in  cui
sostengono la prova medesima.