Art. 9
Graduatorie finali
1. Sono formate tre graduatorie, distinte per specializzazione.
Il punteggio finale di concorso, per ciascuna graduatoria, e'
costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e
il punteggio della prova orale.
2. Nella formazione delle graduatorie finali si tiene conto, a
parita' di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'art. 3,
comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono
presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano
luogo alla preferenza a parita' di punteggio entro il giorno in cui
sostengono la prova medesima.