Allegato C 
 
              ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
                          PER IL PERSONALE 
 
(Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del  19
  febbraio 1969, resa esecutiva  con  decreto  del  Presidente  della
  Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come  modificato  con
  deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa
  esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei  deputati  n.
  850  del  16  marzo  1989,  e  con  deliberazione  dell'Ufficio  di
  Presidenza del 5  aprile  1990,  resa  esecutiva  con  decreto  del
  Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990) 
 
                               Art. 8. 
 
    Si  puo'  incorrere  nella  destituzione,   previo   procedimento
disciplinare, per condanna passata in giudicato, per  delitti  contro
la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV  del
titolo I del libro II  del  Codice  penale;  ovvero  per  delitto  di
peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti  contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457,  495,  498
del Codice penale, per delitti contro la  moralita'  pubblica  ed  il
buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537  del  Codice
penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958,  n.
75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito,  furto,
truffa e appropriazione indebita. 
    Si  incorre   nella   destituzione,   escluso   il   procedimento
disciplinare, per condanna, passata  in  giudicato,  che  importi  la
interdizione perpetua dai pubblici uffici.