Art. 11 Assunzione in servizio 1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso di cui al presente bando saranno invitati, a partire dal candidato che ha conseguito il punteggio piu' elevato secondo l'ordine della graduatoria finale di merito, a scegliere una sede di assegnazione tra quelle disponibili. 3. Successivamente all'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce, ovvero interruzioni a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, che siano intervenute durante l'espletamento del periodo di prova come disciplinato dall'articolo 14 del CCNL comparto Funzioni Centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati gia' assegnati ad altra sede in qualita' di vincitori della procedura concorsuale di cui al presente bando. 4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 5. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, per l'assunzione nella Area II del personale non dirigenziale, posizione economica F2, del Ministero per i beni e le attivita' culturali, nel profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza. 6. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' di tre anni. 7. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve presentare una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilita' richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 8. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica.