Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La Commissione  RIPAM,  a  partire  da  una  rosa  di  esperti
individuata dal Segretario Generale del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali, nomina la commissione esaminatrice,  sulla  base
dei criteri previsti dal decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice sara' competente per
l'espletamento delle fasi di cui ai successivi articoli  6,  7  e  8.
Alla  commissione  esaminatrice  possono  essere   aggregati   membri
aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera
e delle competenze informatiche. 
    2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della  procedura  concorsuale,  si  riserva  la  nomina  di
sottocommissioni, in cui suddividere la  commissione  esaminatrice  a
partire dalla fase di espletamento  delle  prove  orali.  A  ciascuna
delle  sottocommissioni  non  puo'  essere  assegnato  un  numero  di
candidati inferiore a 250 (duecentocinquanta).