Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La Commissione RIPAM, a partire da una rosa di esperti individuata dal Segretario Generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali, nomina la commissione esaminatrice, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice sara' competente per l'espletamento delle fasi di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche. 2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere la commissione esaminatrice a partire dalla fase di espletamento delle prove orali. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250 (duecentocinquanta).