Art. 14 Posti non coperti 1. L'Amministrazione della Difesa, in relazione alle esigenze di Forza armata, si riserva, nei tempi da essa stabiliti, la facolta' insindacabile di ripianare, in tutto o in parte, i posti eventualmente non coperti al termine delle operazioni concorsuali, esauriti i concorrenti compresi nella relativa graduatoria, con le seguenti procedure, in ordine di priorita': a) incrementando i posti previsti per le altre categorie e settori d'impiego, in presenza di candidati idonei; b) devolvendo i posti a quelli previsti rispettivamente per il CEMM o per le CP nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di VFP 4, indetto con il piu' volte citato decreto interdirigenziale n. 5 del 26 febbraio 2019.