Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Possono partecipare al concorso i candidati appartenenti  alle
categorie di destinatari di cui al precedente articolo 1 che sono  in
possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il  diciottesimo  anno  di  eta'  e  non  aver
superato il giorno del compimento del trentesimo anno di eta'; 
      d) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore); 
      e) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      f)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e quelli disposti  ai  sensi  dell'art.  957,  comma  1,
lettere b) ed e-bis); 
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) aver tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) idoneita' psico-fisica e attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  servizio  permanente,
conformemente alla normativa vigente alla data di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
      k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico. 
    2. I candidati devono possedere, oltre ai  requisiti  di  cui  al
precedente comma 1, anche uno dei seguenti attestati/abilitazioni: 
      abilitazione  anfibia,  ove  si  concorra  per   la   categoria
fucilieri di Marina (FCM); 
      attestato di frequenza del corso propedeutico incursore -  fase
1 con esito favorevole, ove si concorra per  la  categoria  incursori
(IN); 
      attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro -  fase
1 con esito favorevole, ove si concorra per  la  categoria  palombari
(PA); 
      abilitazione sommergibilista, ove si concorra per la  categoria
marinai - settore d'impiego «Sommergibilisti»; 
      attestato  di  frequenza  del  corso  propedeutico   componente
aeromobili con esito favorevole, ove si  concorra  per  la  categoria
marinai  -  settore  d'impiego  «Componente  aeromobili»  o  per   la
categoria  nocchieri  di  porto  -  settore   d'impiego   «Componente
aeromobili». 
    3.  I   concorrenti   devono   essere,   inoltre,   in   possesso
dell'idoneita'  psico-fisica  specifica  prevista  per   il   settore
d'impiego  richiesto  dalla  pubblicazione  SMM/IS/150  dello   Stato
maggiore della Marina e dal decreto  del  Ministro  della  difesa  16
settembre 2003, citati entrambi nelle premesse. 
    4. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti  alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  e
mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino  alla  data  di
effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale. 
    5. I concorrenti che  risulteranno,  a  seguito  di  accertamenti
anche successivi, in difetto di uno o piu' dei requisiti previsti dal
presente  articolo  e/o  che  non  appartengono  alle  categorie   di
destinatari di cui al precedente art. 1, saranno esclusi dal concorso
ovvero,  se  dichiarati  vincitori,  decadranno  dalla   nomina   con
provvedimento adottato dalla DGPM. Pertanto, i  concorrenti  che  non
avranno  ricevuto  comunicazione  di  esclusione  dovranno  ritenersi
ammessi con riserva alle fasi successive del concorso.