Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero con sms. 2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it e www.marina.difesa.it 3. Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 4. Salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, i concorrenti potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica- all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a). 5. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.