Art. 6
Istruttoria delle domande prodotte
dai militari in servizio
1. Gli enti/reparti che riceveranno dai candidati in servizio
copia delle domande di partecipazione - cosi' come prescritto
all'art. 4, comma 4 - dovranno attenersi a quanto stabilito
nell'allegato A al presente bando e alle eventuali disposizioni
emanate al riguardo dalla DGPM.
2. Nei confronti dei militari in servizio l'estratto della
documentazione di servizio, di cui al modello in allegato B al
presente bando, deve essere compilato dal proprio comando di corpo in
ogni sua parte alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, tenendo presente che i
titoli richiesti e da trascrivere nel predetto modello sono
specificati nell'allegato A al presente bando, nel paragrafo relativo
ai titoli, e che i titoli relativi al servizio prestato, alle
sanzioni disciplinari e all'ultimo documento caratteristico devono
essere riferiti al servizio in atto quale VFP 1, mentre quelli
relativi a:
a) titolo di studio;
b) missioni in territorio nazionale ed estero;
c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
d) attestati, brevetti e abilitazioni;
e) idoneita' ai corsi formativi iniziali,
sono validi anche se non riferiti al periodo di servizio quale
VFP 1, purche', comunque, conseguiti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande.
Nel caso in cui nei riguardi del candidato non sia stato redatto
alcun documento caratteristico (scheda valutativa o rapporto
informativo), ma solo dichiarazioni di mancata redazione di
documentazione caratteristica, il comandante dell'ente o reparto di
appartenenza dovra' comunque esprimere, in forma libera, un giudizio
sul servizio prestato - da allegare al sopracitato modello in
allegato B - dal quale la commissione valutatrice desumera' gli
elementi necessari per attribuire il relativo punteggio. Anche tale
giudizio - chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande - dovra' essere sottoscritto dall'interessato.
3. Nell'eventualita' di collocamento in congedo in data
successiva alla presentazione della domanda e prima della conclusione
della procedura concorsuale, il comando di corpo e', comunque, tenuto
a redigere l'estratto della documentazione di servizio di cui al
modello in allegato B sulla base della documentazione matricolare e
caratteristica disponibile. Il dirigente del Servizio sanitario
ovvero l'ufficiale medico del Servizio sanitario di riferimento e'
tenuto, altresi', a redigere l'attestazione richiesta ai fini degli
accertamenti sanitari, cosi' come indicato - per i militari in
servizio - nell'allegato A al presente bando. Il comando di corpo e',
inoltre, tenuto a comunicare al volontario nel frattempo congedato,
presso il recapito indicato nella domanda di partecipazione,
l'eventuale convocazione presso il centro di selezione - per i
successivi accertamenti e prove - che sia comunque frattanto
pervenuta al comando stesso.
4. Ai fini della valutazione dei titoli, i concorrenti in
servizio quali VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da
altra ferma prefissata di un anno devono produrre copia per immagine
(file in formato PDF) dell'estratto della documentazione di servizio
relativo al precedente servizio svolto in qualita' di VFP 1 e
rilasciato all'atto del collocamento in congedo. Cio' dovra' avvenire
effettuandone il caricamento (upload) nel proprio profilo nel portale
dei concorsi, secondo le istruzioni e nella finestra temporale che
saranno resi noti con le modalita' indicate nel precedente art. 5.
La mancata produzione nei termini sopraindicati dell'estratto
della documentazione di servizio di cui al presente comma comportera'
la mancata valutazione dei relativi titoli.
5. Se il concorrente in servizio ritiene di essere in possesso di
titoli valutabili ai sensi del successivo art. 12, comma 5 non
riportati nella documentazione matricolare e caratteristica e non
immediatamente disponibili, potra', sotto forma di
autocertificazione, utilizzando il modello in allegato C al presente
bando, comunicarli al comando di corpo, tenendo presente che, in
questo caso, sara' sottoposto, da parte dell'ente o reparto di
appartenenza, ai controlli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora da tale controllo emerga
la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti per
effetto della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto
previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. L'ente o reparto di appartenenza dovra' comunicare alla DGPM i
nominativi dei concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui
all'art. 1, comma 8, nonche' inoltrare alla DGPM stessa la
dichiarazione del comando di corpo attestante la sussistenza delle
condizioni richieste dal citato art. 1, comma 8.