Art. 8
Commissioni
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
un Ufficiale di grado non inferiore a capitano di Vascello,
presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello,
membri;
un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3^ classe,
segretario senza diritto di voto. Un componente, con diritto di voto,
deve essere appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara'
composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a capitano di Vascello, presidente;
due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado non
inferiore a capitano di Corvetta, membri;
un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare,
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potra' avvalersi del supporto di ufficiali
medici specialisti o di medici specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara'
cosi' composta:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di Corvetta,
presidente;
due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della
Marina militare, membri;
un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare,
segretario senza diritto di voto. Detta commissione potra' avvalersi
del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale della
Marina militare.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sara'
cosi' composta:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di Corvetta,
presidente;
un ufficiale, membro;
un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare,
membro e segretario. Detta commissione potra' avvalersi del supporto
di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Marina
militare, ovvero di esperti di settore esterni a tale Forza armata.
6. Il direttore generale per il personale militare o autorita' da
lui delegata nominera', per l'attribuzione delle
qualificazioni/abilitazioni ai concorrenti utilmente inseriti nelle
graduatorie di merito per i settori d'impiego «Sommergibilisti» e
«Componente aeromobili», una commissione composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di Fregata,
presidente;
due ufficiali, di cui uno appartenente al Corpo delle
Capitanerie di porto, membri;
un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare
esperto di informatica, segretario senza diritto di voto.
Successivamente alla definizione delle graduatorie di cui
all'art. 13 e all'attuazione di eventuali ripianamenti, la suddetta
commissione, nel rispetto delle esigenze di Forza armata, attribuira'
le qualificazioni/abilitazioni secondo le modalita' e i criteri
stabiliti dallo Stato maggiore della Marina.
7. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)
presiedera' altresi' allo svolgimento della prova di selezione a
carattere culturale, logico-deduttivo e professionale e alla prova
scritta di ragionamento logico-deduttivo, di cui al successivo art.
9, comma 11, prevista per i candidati per la categoria marinai dei
settori d'impiego «Sommergibilisti» e «Componente aeromobili».