Art. 8 Commissioni 1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; c) commissione per gli accertamenti attitudinali; d) commissione per le prove di efficienza fisica. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: un Ufficiale di grado non inferiore a capitano di Vascello, presidente; due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello, membri; un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3^ classe, segretario senza diritto di voto. Un componente, con diritto di voto, deve essere appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto. 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a capitano di Vascello, presidente; due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a capitano di Corvetta, membri; un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare, segretario senza diritto di voto. Detta commissione potra' avvalersi del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni. 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' cosi' composta: un ufficiale di grado non inferiore a capitano di Corvetta, presidente; due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare, membri; un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare, segretario senza diritto di voto. Detta commissione potra' avvalersi del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare. 5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' cosi' composta: un ufficiale di grado non inferiore a capitano di Corvetta, presidente; un ufficiale, membro; un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare, membro e segretario. Detta commissione potra' avvalersi del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Marina militare, ovvero di esperti di settore esterni a tale Forza armata. 6. Il direttore generale per il personale militare o autorita' da lui delegata nominera', per l'attribuzione delle qualificazioni/abilitazioni ai concorrenti utilmente inseriti nelle graduatorie di merito per i settori d'impiego «Sommergibilisti» e «Componente aeromobili», una commissione composta da: un ufficiale di grado non inferiore a capitano di Fregata, presidente; due ufficiali, di cui uno appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, membri; un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare esperto di informatica, segretario senza diritto di voto. Successivamente alla definizione delle graduatorie di cui all'art. 13 e all'attuazione di eventuali ripianamenti, la suddetta commissione, nel rispetto delle esigenze di Forza armata, attribuira' le qualificazioni/abilitazioni secondo le modalita' e i criteri stabiliti dallo Stato maggiore della Marina. 7. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) presiedera' altresi' allo svolgimento della prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale e alla prova scritta di ragionamento logico-deduttivo, di cui al successivo art. 9, comma 11, prevista per i candidati per la categoria marinai dei settori d'impiego «Sommergibilisti» e «Componente aeromobili».