LA COMMISSIONE RIPAM Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994, di istituzione della Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), composta dai rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero per la funzione pubblica e del Ministero dell'interno; Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e le finanze e il Ministro dell'interno, che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e in particolare l'art. 18, comma 1, che prevede che il Centro di Formazione e Studi - Formez subentra nei rapporti attivi e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM); Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; Atteso che dal Prospetto informativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, riferito al 31 dicembre 2018, riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilita' ed appartenente alle altre categorie protette, la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», risulta una scopertura di n. 3 unita' di personale, per le quali e' stato avviato l'iter di assunzione presso i competenti Uffici, ferma restando la verifica della copertura della predetta quota d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Atteso che, in base al richiamato Prospetto informativo, riferito al 31 dicembre 2018, la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta coperta, ferma restando la verifica della copertura della predetta quota d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 25, comma 9, che introduce il comma 2-bis dell'art. 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio accademici per l'ammissione ai concorsi pubblici; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e in particolare l'art. 1, commi 317 e 361; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Vista il decreto del 24 luglio 2019 con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delega alla Commissione Interministeriale RIPAM l'espletamento della presente procedura concorsuale; Vista la nota prot. n. 11314/AGP del 24 luglio 2019 della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si comunica che detto Ministero ha stabilito di avvalersi della facolta' di deroga alle procedure di mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevista dall'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56; Espletati gli adempimenti e le procedure di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, in esito ai quali il Dipartimento della funzione pubblica, con nota del 2 agosto 2019, prot. n. 50899, ha comunicato che nell'elenco del personale in disponibilita' non sono iscritte, nell'ambito territoriale considerato, unita' che rispondono al fabbisogno di professionalita' ricercato; Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali Delibera: Art. 1 Posti messi a concorso - Codici concorso: ING/MATTM, ECO/MATTM, ARC/MATTM, BIO/MATTM, CHI/MATTM, GEO/MATTM, NAT/MATTM, INF/MATTM 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive duecentocinquantuno unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da ora in avanti Ministero, nella sede unica di Roma, per i profili di seguito specificati: cinquantacinque funzionari con competenze nel settore dell'ingegneria per l'ambiente e il territorio, energetica e nucleare, gestionale, civile - (Cod. ING/MATTM); trentacinque funzionari con competenze nel settore dell'economia e fiscalita' ambientale - (Cod. ECO/MATTM); venticinque funzionari con competenze nel settore della pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale, e nell'architettura del paesaggio - (Cod. ARC/MATTM); ventidue funzionari con competenze nel settore delle scienze biologiche e biologia marina - (Cod. BIO/MATTM); undici funzionari con competenze nel settore delle scienze chimiche - (Cod. CHI/MATTM); trenta funzionari con competenze nel settore delle scienze geologiche e geofisiche -(Cod. GEO/MATTM); sessanta funzionari con competenze nel settore delle scienze naturali, scienze ambientali, agrarie e forestali - (Cod. NAT/MATTM); tredici funzionari con competenze nel settore delle scienze statistiche, l'informatica, la societa' dell'informazione - (Cod. INF/MATTM). 2. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il venticinque per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale di ruolo del Ministero in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo. 3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 4. La riserva, anche con riferimento agli eventuali posti residui, e' applicata proporzionalmente a ciascuno dei profili di cui al comma 1. 5. Le riserve di legge e quelle facoltative, in applicazione della normativa vigente, nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 11, nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti relativi a ciascun profilo. La predetta percentuale e' prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria, in applicazione della normativa vigente, e in subordine alla quota di riserva facoltativa.