Art. 12 Comunicazione dell'esito del concorso e costituzione del rapporto di lavoro 1. Ai candidati vincitori sara' data comunicazione dell'esito del concorso. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. 2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, per l'assunzione nell'Area III, posizione economica F1, presso il Ministero. 4. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica.