Art. 12 
 
Comunicazione dell'esito del concorso e costituzione del rapporto  di
                               lavoro 
 
    1. Ai candidati vincitori sara' data comunicazione dell'esito del
concorso. L'assunzione  dei  vincitori  avverra'  compatibilmente  ai
limiti  imposti  dalla  vigente  normativa  in  materia  di   vincoli
finanziari e regime delle assunzioni. 
    2. Resta fermo quanto previsto  dall'art.  1,  comma  361,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
    3. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno assunti,
con riserva di controllare il possesso dei  requisiti  dichiarati  in
domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro  a
tempo indeterminato, secondo la  disciplina  prevista  dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione  in
servizio, per l'assunzione nell'Area  III,  posizione  economica  F1,
presso il Ministero. 
    4. Non si procede all'instaurazione del rapporto  di  lavoro  nei
confronti dei candidati  che  abbiano  superato  il  limite  di  eta'
previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica.