Art. 15 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando  non  si
applica - tenuto  conto  della  specialita'  della  procedura,  della
necessita' della uniformita'  della  stessa,  della  simultaneita'  e
della globalita' dell'iter, alla luce della delega ex art. 35,  comma
5 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  -  la  disciplina
regolamentare in materia di concorsi del Ministero. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    4. Resta ferma la facolta' della Commissione  RIPAM  di  disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale. 
    5. Il Ministero si riserva analoga facolta',  disponendo  di  non
procedere all'assunzione o  di  revocare  la  medesima,  in  caso  di
accertata  mancanza,  originaria  o   sopravvenuta,   dei   requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso 
 
    Roma, 5 agosto 2019 
 
             p. il Dipartimento della funzione pubblica 
                               Barila' 
 
            p. il Ministero dell'economia e delle finanze 
                              Castaldi 
 
                    p. il Ministero dell'interno 
                              Perrotta