Art. 5 
 
             Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 
 
    1. La Commissione  RIPAM,  a  partire  da  una  rosa  di  esperti
individuata  dal  Segretario  generale  del   Ministero   nomina   la
commissione esaminatrice per ciascun  profilo  professionale  di  cui
all'art. 1 del presente bando, sulla base dei  criteri  previsti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487.  Le
commissioni esaminatrici saranno  competenti  per  l'espletamento  di
tutte le fasi del concorso di cui ai successivi articoli 7, 8  e  per
la valutazione dei titoli  ai  sensi  del  successivo  art.  9.  Alle
commissioni esaminatrici possono essere aggregati  membri  aggiuntivi
per la valutazione della conoscenza  della  lingua  inglese  e  delle
competenze informatiche. 
    2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della  procedura  concorsuale,  si  riserva  la  nomina  di
sottocommissioni, in cui suddividere la  commissione  esaminatrice  a
partire dalla fase di espletamento  delle  prove  orali.  A  ciascuna
delle  sottocommissioni  non  puo'  essere  assegnato  un  numero  di
candidati inferiore a 250.