Art. 9 
 
 Valutazione dei titoli e stesura della graduatoria finale di merito 
 
    1. La valutazione dei  titoli  e'  effettuata  dalla  commissione
esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti  dei
soli candidati che hanno superato la stessa. 
    2. Tutti i titoli di cui il  candidato  richiede  la  valutazione
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando. 
    3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli  completi  di
tutte le informazioni necessarie per  la  valutazione.  I  titoli  in
lingua straniera  devono  essere  accompagnati  dalla  traduzione  in
italiano, compresi  i  titoli  di  studio  conseguiti  all'estero  se
riconosciuti  equipollenti/equivalenti   da   parte   del   Ministero
competente. 
    4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di
merito non potranno superare il valore massimo complessivo  di  punti
dieci, ripartiti tra titoli  di  studio  (massimo  quattro  punti)  e
titoli di servizio (massimo sei punti). 
    5. La  commissione  verifichera'  la  corretta  attribuzione  dei
punteggi che i candidati avranno autocertificato, secondo i  seguenti
criteri di calcolo: 
    a) Titoli di studio fino ad un massimo di quattro punti,  secondo
i seguenti criteri: 
      - 1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110  con  riferimento
al voto di laurea  relativo  al  titolo  utile  per  l'ammissione  al
concorso; 
      - ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode  conseguita
per i titoli di cui al punto precedente; 
      - 1 punto per ogni Diploma di laurea,  laurea  specialistica  o
laurea magistrale ulteriori rispetto al titolo di  studio  utile  per
l'ammissione al concorso; 
      - 0,5 punti per ogni Laurea  (L)  di  primo  livello  ulteriore
rispetto ai titoli di studio utili per l'ammissione al concorso o  in
caso  di  laurea  specialistica  o  laurea  magistrale,  purche'  non
dichiarato titolo di studio utile  per  l'ammissione  alla  procedura
concorsuale; 
      - 0,5 punti per ogni  master  di  primo  livello,  per  il  cui
accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari,  o
titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso; 
      - 2 punti per master universitario di secondo livello,  per  il
cui  accesso  sia  stato  richiesto  uno   dei   titoli   di   studio
universitari, o titoli  equipollenti,  del  decreto  ministeriale  22
ottobre 2004, n. 270. 
      - 2,5 punti per ogni dottorato ricerca  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
      - 1 punto per ogni corso o diploma di specializzazione; 
    b) Titoli professionali, fino ad un massimo di 6  punti,  tenendo
conto delle modalita' di  utilizzo  con  riferimento  alle  tipologie
contrattuali nonche'  delle  eventuali  connesse  responsabilita'  in
materia ambientale, secondo i seguenti criteri: 
    documentata esperienza professionale in materia ambientale, anche
non  continuativa,  maturata  presso  o  per  conto   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: 
      - tra 2 e 5 anni: fino a 3 punti; 
      - tra i 5 e gli 8 anni: fino a 4 punti; 
      - tra gli 8 e i 10 anni: fino a 5 punti; 
      - oltre i 10 anni: fino a 6 punti; 
    documentata esperienza professionale, anche non continuativa,  in
materia ambientale presso o per conto di una pubblica amministrazione
diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare: 
      - tra 3 e 7 anni: fino a 3 punti; 
      - tra i 7 e gli 11 anni: fino a 4 punti; 
      - tra gli 11 e i 15 anni: fino a 5 punti; 
      - oltre i 15 anni: fino a 6 punti. 
    6.  Per  la  valutazione  dei  titoli  professionali  di  cui  al
precedente comma 5, si applicano i seguenti principi: 
      a) Il computo degli anni di esperienza  professionale  e'  dato
dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non  continuativi  diviso
per 12; 
      b) le frazioni di anno  sono  valutate  in  ragione  mensile  e
valgono ove superiori a sei mesi,  considerando,  come  mese  intero,
periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici
giorni; 
      c)  in  caso  di  contemporaneita',  i  periodi  di  lavoro  in
sovrapposizione si contano una sola volta; 
      d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini  temporali
di inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio  o
di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o  di
fine, un solo giorno dell'anno. 
    7. La commissione esaminatrice stilera' la graduatoria di merito,
sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun  candidato
nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito  ai
titoli. 
    8. La graduatoria di merito sara' espressa in settantesimi. 
    9. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM.