Art. 9 Valutazione dei titoli e stesura della graduatoria finale di merito 1. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. 3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente. 4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito non potranno superare il valore massimo complessivo di punti dieci, ripartiti tra titoli di studio (massimo quattro punti) e titoli di servizio (massimo sei punti). 5. La commissione verifichera' la corretta attribuzione dei punteggi che i candidati avranno autocertificato, secondo i seguenti criteri di calcolo: a) Titoli di studio fino ad un massimo di quattro punti, secondo i seguenti criteri: - 1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento al voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso; - ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per i titoli di cui al punto precedente; - 1 punto per ogni Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso; - 0,5 punti per ogni Laurea (L) di primo livello ulteriore rispetto ai titoli di studio utili per l'ammissione al concorso o in caso di laurea specialistica o laurea magistrale, purche' non dichiarato titolo di studio utile per l'ammissione alla procedura concorsuale; - 0,5 punti per ogni master di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso; - 2 punti per master universitario di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. - 2,5 punti per ogni dottorato ricerca ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; - 1 punto per ogni corso o diploma di specializzazione; b) Titoli professionali, fino ad un massimo di 6 punti, tenendo conto delle modalita' di utilizzo con riferimento alle tipologie contrattuali nonche' delle eventuali connesse responsabilita' in materia ambientale, secondo i seguenti criteri: documentata esperienza professionale in materia ambientale, anche non continuativa, maturata presso o per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: - tra 2 e 5 anni: fino a 3 punti; - tra i 5 e gli 8 anni: fino a 4 punti; - tra gli 8 e i 10 anni: fino a 5 punti; - oltre i 10 anni: fino a 6 punti; documentata esperienza professionale, anche non continuativa, in materia ambientale presso o per conto di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: - tra 3 e 7 anni: fino a 3 punti; - tra i 7 e gli 11 anni: fino a 4 punti; - tra gli 11 e i 15 anni: fino a 5 punti; - oltre i 15 anni: fino a 6 punti. 6. Per la valutazione dei titoli professionali di cui al precedente comma 5, si applicano i seguenti principi: a) Il computo degli anni di esperienza professionale e' dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per 12; b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; c) in caso di contemporaneita', i periodi di lavoro in sovrapposizione si contano una sola volta; d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno. 7. La commissione esaminatrice stilera' la graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito ai titoli. 8. La graduatoria di merito sara' espressa in settantesimi. 9. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.