Art. 17 Procedure per il ripianamento dei posti non coperti 1. Nell'ambito di ciascun blocco, in caso di mancata copertura dei posti previsti per l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite a ciascuno degli incorporamenti di cui all'art. 1, comma 2, su richiesta dello Stato Maggiore della Marina, la DGPM potra' autorizzare - per l'incorporamento successivo e per il solo settore d'impiego «CEMM navale e CP» - il ripianamento dei posti non coperti. In caso di mancata copertura dei posti per il settore «CEMM navale CP» nell'ambito di un blocco per mancanza di concorrenti idonei appartenenti al medesimo blocco, la DGPM potra' autorizzare il ripianamento dei posti non coperti con concorrenti idonei vincitori dell'altro blocco, qualora disponibili. A seguito della mancata copertura di posti nel 2°, 3° e 4° incorporamento del 1° blocco per le rinunce che si dovessero verificare per i settori d'impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche entro il quinto giorno dalla data di inizio dell'incorporamento stesso, Mariscuola Taranto e' autorizzata a convocare altrettanti candidati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito. In particolare, i concorrenti per il settore d'impiego «Componente aeromobili» saranno assegnati, seguendo l'ordine della relativa graduatoria di merito, al Corpo (CEMM o CP) nel quale si verifichera' la mancata copertura. Non e' consentito il ripianamento di eventuali vacanze che si verifichino per un qualsiasi settore d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche con i candidati idonei non vincitori per un altro settore d'impiego. A seguito della mancata copertura di posti nel 4° incorporamento per le rinunce che si dovessero verificare entro il quindicesimo giorno dalla data di inizio dell'incorporamento stesso, Mariscuola Taranto e' autorizzata a convocare altrettanti candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito generale. 2. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite al 2° blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente art. 15, su richiesta dello Stato Maggiore della Marina la DGPM potra' autorizzare l'incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria del blocco precedente.