Art. 7 Esclusioni 1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande: a) presentate dai candidati carenti dei prescritti requisiti di partecipazione; b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nell'art. 3. 2. La direzione selezione VFP di Mariscuola Taranto e' delegata dalla DGPM all'acquisizione, istruttoria delle domande e verifica dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 del presente bando, fatta eccezione per quelli relativi: - al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale; - agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 3. La direzione selezione VFP di Mariscuola Taranto e' delegata altresi' dalla DGPM allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2 nei limiti specificati dal precedente punto 2 e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i) e l) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1 del presente articolo. Mariscuola Taranto provvedera' alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria competenza. 4. La commissione di cui all'allegato B, comma 1, lettera c), provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei quali VFP 1 nella Marina militare agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 11. 5. La commissione di cui all'allegato B, comma 1, lettera c), insediata presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona per la seconda fase della procedura di reclutamento provvedera' inoltre a escludere dalla prosecuzione dell'iter concorsuale nel settore d'impiego richiesto i candidati giudicati inidonei agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 12. I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito previsto per tale settore. 6. La commissione di cui all'allegato B, comma 1, lettera d), provvedera' altresi' a escludere dalla prosecuzione dell'iter concorsuale nel settore d'impiego richiesto i candidati giudicati inidonei alle prove di efficienza fisica. I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito previsto per tale settore. 7. La commissione di cui all'allegato B, comma 1, lettera b), insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto provvedera' a escludere dalla prosecuzione dell'iter concorsuale nel richiesto settore d'impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche: - per i settori d'impiego «CEMM sommergibilisti» e CEMM «anfibi», i candidati giudicati inidonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica presso l'infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto; - per i settori d'impiego «CEMM incursori» e «CEMM palombari», i candidati giudicati inidonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica presso il comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare di La Spezia (COMSUBIN); - per il settore d'impiego «Componente aeromobili», i candidati giudicati inidonei all'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare. I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito previsto per tale settore. 8. Mariscuola Taranto provvedera' altresi' alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai titoli di merito rilasciati dalla pubblica amministrazione nonche' alla verifica dei titoli di merito, non rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell'allegato A del presente bando e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il corrispondente punteggio di merito. Mariscuola Taranto segnalera' alla DGPM le domande dei candidati che a seguito della predetta verifica presentino difformita' tra quanto dichiarato dai partecipanti e le risultanze della verifica stessa. La DGPM, valutate le posizioni dei candidati, in applicazione dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potra' determinarsi facendo decadere il dichiarante dai benefici eventualmente conseguiti dalla dichiarazione non veritiera. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti di partecipazione tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM. Se gia' incorporati, verra' adottato il provvedimento di decadenza dalla ferma prefissata di un anno. In quest'ultimo caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. La DGPM provvedera' alle previste comunicazioni all'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base all'art. 331 del codice di procedura penale. 9. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza, anche successivi, o in caso di autodichiarazioni, si riscontrino difformita' tra le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la commissione valutatrice, decurtera' il relativo punteggio di merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire l'effettiva collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento dell'interessato in posizione non piu' utile nelle graduatorie di merito previste dall'art. 9 del presente bando di reclutamento, verra' adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di esclusione dall'iter concorsuale. In caso di accertamenti successivi all'incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del punteggio dei titoli di merito l'interessato si colloca in posizione non piu' utile nelle graduatorie di merito previste dall'art. 9 del presente bando di reclutamento, verra' adottato nei confronti dello stesso il provvedimento di annullamento della ferma prefissata di un anno nella Marina militare. La DGPM potra' determinarsi provvedendo, per i casi in cui emerga che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile, alle previste comunicazioni all'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base all'art. 331 del codice di procedura penale, ed eventualmente, ad emanare il provvedimento di decadenza dalla ferma prefissata di un anno. 10. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per il presente bando. 11. I candidati nei cui confronti e' stato adottato il provvedimento di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.