Art. 7
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate dai candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3.
2. La direzione selezione VFP di Mariscuola Taranto e' delegata
dalla DGPM all'acquisizione, istruttoria delle domande e verifica dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1 del presente bando, fatta
eccezione per quelli relativi:
- al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale;
- agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per
l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
3. La direzione selezione VFP di Mariscuola Taranto e' delegata
altresi' dalla DGPM allo svolgimento delle operazioni inerenti
all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2 nei limiti
specificati dal precedente punto 2 e a effettuare le dovute
esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), g),
h), i) e l) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per
delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1 del
presente articolo.
Mariscuola Taranto provvedera' alla notifica ai candidati dei
provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria
competenza.
4. La commissione di cui all'allegato B, comma 1, lettera c),
provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei quali VFP 1
nella Marina militare agli accertamenti attitudinali di cui all'art.
11.
5. La commissione di cui all'allegato B, comma 1, lettera c),
insediata presso il centro di selezione della Marina militare di
Ancona per la seconda fase della procedura di reclutamento
provvedera' inoltre a escludere dalla prosecuzione dell'iter
concorsuale nel settore d'impiego richiesto i candidati giudicati
inidonei agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 12. I
predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel settore
d'impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito previsto per
tale settore.
6. La commissione di cui all'allegato B, comma 1, lettera d),
provvedera' altresi' a escludere dalla prosecuzione dell'iter
concorsuale nel settore d'impiego richiesto i candidati giudicati
inidonei alle prove di efficienza fisica. I predetti candidati
proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e
CP» con il punteggio di merito previsto per tale settore.
7. La commissione di cui all'allegato B, comma 1, lettera b),
insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto provvedera' a
escludere dalla prosecuzione dell'iter concorsuale nel richiesto
settore d'impiego delle forze speciali e Componenti specialistiche:
- per i settori d'impiego «CEMM sommergibilisti» e CEMM
«anfibi», i candidati giudicati inidonei all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica specifica presso l'infermeria presidiaria
della Marina militare di Taranto;
- per i settori d'impiego «CEMM incursori» e «CEMM palombari»,
i candidati giudicati inidonei all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica specifica presso il comando raggruppamento subacquei e
incursori della Marina militare di La Spezia (COMSUBIN);
- per il settore d'impiego «Componente aeromobili», i candidati
giudicati inidonei all'accertamento dell'idoneita' ai servizi di
navigazione aerea presso l'Istituto di medicina aerospaziale
dell'Aeronautica militare.
I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel settore
d'impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito previsto per
tale settore.
8. Mariscuola Taranto provvedera' altresi' alla verifica del
contenuto delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande
relativamente ai titoli di merito rilasciati dalla pubblica
amministrazione nonche' alla verifica dei titoli di merito, non
rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti conformi ai
titoli indicati nell'allegato A del presente bando e per i quali la
commissione valutatrice ne abbia assegnato il corrispondente
punteggio di merito.
Mariscuola Taranto segnalera' alla DGPM le domande dei candidati
che a seguito della predetta verifica presentino difformita' tra
quanto dichiarato dai partecipanti e le risultanze della verifica
stessa. La DGPM, valutate le posizioni dei candidati, in applicazione
dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, potra' determinarsi facendo decadere il dichiarante dai
benefici eventualmente conseguiti dalla dichiarazione non veritiera.
I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti di partecipazione tra
quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento
motivato della DGPM. Se gia' incorporati, verra' adottato il
provvedimento di decadenza dalla ferma prefissata di un anno. In
quest'ultimo caso il servizio prestato sara' considerato servizio di
fatto. La DGPM provvedera' alle previste comunicazioni all'autorita'
giudiziaria competente ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base
all'art. 331 del codice di procedura penale.
9. Qualora in sede di accertamento dei titoli di
merito/riserva/preferenza, anche successivi, o in caso di
autodichiarazioni, si riscontrino difformita' tra le dichiarazioni
rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli
effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la
commissione valutatrice, decurtera' il relativo punteggio di
merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire
l'effettiva collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei
titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento
dell'interessato in posizione non piu' utile nelle graduatorie di
merito previste dall'art. 9 del presente bando di reclutamento,
verra' adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di
esclusione dall'iter concorsuale. In caso di accertamenti successivi
all'incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del punteggio
dei titoli di merito l'interessato si colloca in posizione non piu'
utile nelle graduatorie di merito previste dall'art. 9 del presente
bando di reclutamento, verra' adottato nei confronti dello stesso il
provvedimento di annullamento della ferma prefissata di un anno nella
Marina militare.
La DGPM potra' determinarsi provvedendo, per i casi in cui emerga
che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile, alle
previste comunicazioni all'autorita' giudiziaria competente ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e in base all'art. 331 del codice di procedura penale,
ed eventualmente, ad emanare il provvedimento di decadenza dalla
ferma prefissata di un anno.
10. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di
VFP 1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare
domanda per il presente bando.
11. I candidati nei cui confronti e' stato adottato il
provvedimento di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale
al tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato
di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.