Art. 13 1. Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, nel rispetto della normativa vigente e previa produzione della documentazione di cui al successivo art. 13, a stipulare, ai sensi dell'art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto il 7 aprile 2006, un contratto individuale di lavoro finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio. 2. Ai candidati vincitori sara' richiesto di produrre la relazione conclusiva sulle residue capacita' lavorative in relazione alle mansioni del profilo per cui si concorre (tecnologo), rilasciata dalla commissione medica prevista dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata dal medico INPS ai sensi dell'art. 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102. 3. Il rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico iniziale relativo al III livello professionale (profilo di tecnologo), previsto dal CCNL 13 maggio 2009, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. 5. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un periodo di prova che avra' la durata di tre mesi. 6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.