Art. 9 
 
    1.  La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando   il
punteggio conseguito  nella  valutazione  dei  titoli,  la  votazione
riportata nella prova scritta e ed  il  voto  riportato  nella  prova
orale. 
    2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
commissione  esaminatrice  formera',   per   ciascun   concorso,   la
graduatoria di merito, con l'indicazione delle votazioni stesse.