Art. 9 1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la votazione riportata nella prova scritta e ed il voto riportato nella prova orale. 2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la commissione esaminatrice formera', per ciascun concorso, la graduatoria di merito, con l'indicazione delle votazioni stesse.