LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  9  maggio
1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  Statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione  del  testo  unico  di  cui
sopra e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  del  25  luglio  1994   di
istituzione della Commissione interministeriale per l'attuazione  del
Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM),
composta dai rappresentanti del Ministero del tesoro,  del  Ministero
per la funzione pubblica e del Ministero dell'interno; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze; 
    Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n.  32,  convertito  dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, e in particolare l'art. 18, comma 1, che
prevede che il Centro di formazione e studi  -  FORMEZ  subentri  nei
rapporti  attivi  e  passivi   riferibili   al   Consorzio   per   la
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare gli  articoli  3  e
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle  categorie
protette; 
    Tenuto conto che, con nota del 22 luglio 2019,  prot.  n.  12479,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro attesta la copertura o  l'avvio  delle  procedure  finalizzate
alla copertura delle quote d'obbligo di cui  gli  articoli  3  e  18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica
della   copertura   delle   predette   quote    d'obbligo    all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei ai  sensi  dell'art.  1,  comma
361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    Tenuto conto, altresi', che con nota del 24 luglio 2019, prot. n.
11823, l'Ispettorato nazionale del lavoro attesta che, alla  suddetta
data, sono stati posti in essere tutti gli adempimenti atti a coprire
le quote d'obbligo di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della  legge
12 marzo 1999, n. 68, ferma  restando  la  verifica  della  copertura
delle predette quote  d'obbligo  all'atto  dell'assunzione  a  valere
sugli idonei ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre
2018, n. 145; 
    Tenuto conto, altresi', che dal decreto  del  direttore  generale
per le  politiche  del  personale,  l'innovazione  organizzativa,  il
bilancio - UPD del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
13 marzo 2019, prot. 71, risulta la copertura della quota di  riserva
di cui all'art. 3 della  legge  12  marzo  1999,  n.  68  nonche'  il
rispetto degli obblighi di cui all'art. 18, comma 2,  della  suddetta
legge, ferma restando la  verifica  della  copertura  delle  predette
quote d'obbligo all'atto dell'assunzione a  valere  sugli  idonei  ai
sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Legge   quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in  particolare,  l'art.  25,
comma 9, che introduce il comma 2-bis  dell'art.  20  della  predetta
legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche   amministrazioni»,   in
particolare gli articoli 24, comma 1 e 62 che  modificano  l'art.  52
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
    Visto, in particolare, il comma 1-bis dell'art.  52  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001  n.  165,  che  prevede,  tra  l'altro,  le
progressioni fra le aree avvengono tramite concorso  pubblico,  ferma
restando  la  possibilita'  per  l'amministrazione  di  destinare  al
personale interno, in possesso dei titoli  di  studio  richiesti  per
l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque  non  superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente   «Disposizioni   urgenti    per    la    stabilizzazione
finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,   come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in  materia
di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e  gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza   e   diffusione   di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con d.m. 3  novembre  1999,  n.  509  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 concernente  l'equiparazione  tra  classi
delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle  lauree
di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini  della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra  diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)  decreto
n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) decreto n. 270 del 2004,  ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei  titoli  di  studio  accademici  per  l'ammissione  ai   concorsi
pubblici; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e  in  particolare  l'art.  1,
commi 300, 301, 361, 417, 418, 445; 
    Visto  il  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   recante
disposizioni urgenti in materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni, converto con modificazioni dalla legge 28  marzo  2019,  n.
26, ed in particolare l'art. 12, comma 7-bis; 
    Vista la legge 10 dicembre 2014,  n.  183,  recante  «Deleghe  al
Governo in materia  di  riforma  degli  ammortizzatori  sociali,  dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di
riordino della disciplina dei rapporti  di  lavoro  e  dell'attivita'
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  149,  recante
«Disposizioni  per  la   razionalizzazione   e   la   semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
    Visto la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo», e in particolare l'art. 3; 
    Visto il decreto del  direttore  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro del 24 luglio 2019, prot. n. 41, con cui  e'  stata  conferita
delega alla Commissione interministeriale RIPAM per  l'organizzazione
e la gestione del concorso, per titoli ed esami, per il  reclutamento
di ottocentoventidue unita' di personale di ruolo da assumere a tempo
indeterminato  nella  III  Area  del  personale   non   dirigenziale,
posizione economica F1, di cui n.  691  con  profilo  «ispettore  del
lavoro», e n. 131 con profilo «funzionario  amministrativo  giuridico
contenzioso»,    nel     rispetto     degli     indirizzi     dettati
dall'amministrazione delegante; 
    Visto il decreto del direttore  generale  per  le  politiche  del
personale,  l'innovazione  organizzativa,  il  bilancio  -  UPD   del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del  25  luglio  2019,
prot. n. 248, con cui e'  stata  conferita  delega  alla  Commissione
interministeriale  RIPAM  per  l'organizzazione  e  la  gestione  del
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di  cinquantasette
unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e da inquadrare
nel  profilo  professionale  di  «funzionario   area   amministrativa
giuridico  contenzioso»,  nel  rispetto   degli   indirizzi   dettati
dall'amministrazione delegante; 
    Vista la determina del direttore generale dell'Istituto nazionale
per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro  del  25  luglio
2019, prot. n. 34, con cui e' stata conferita delega alla Commissione
interministeriale  RIPAM  per  l'organizzazione  e  la  gestione  del
concorso,   per   titoli   ed   esami,   per   il   reclutamento   di
seicentotrentacinque unita' di personale di ruolo da assumere a tempo
indeterminato nell'area professionale C, livello economico 1, profilo
amministrativo,    nel    rispetto    degli     indirizzi     dettati
dall'amministrazione delegante; 
    Vista la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 24 luglio
2019, prot. n. 11808, con la quale si rappresenta di volersi avvalere
della facolta' di deroga  all'espletamento  della  mobilita'  di  cui
all'art. 30 del decreto  legislativo  del  30  marzo  2001,  n.  165,
prevista dall'art. 3, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56; 
    Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
del 25 luglio  2019,  prot.  n.  12564,  con  la  quale  il  suddetto
Ministero rappresenta di volersi avvalere della  facolta'  di  deroga
all'espletamento della mobilita'  di  cui  all'art.  30  del  decreto
legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 4,
della legge 19 giugno 2019, n. 56; 
    Vista la nota dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro del 25 luglio 2019, prot. n. 12742,  con  la
quale si comunica di volersi avvalere della  deroga  all'espletamento
della mobilita' di cui all'art. 30 del  decreto  legislativo  del  30
marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma  4,  della  legge  19
giugno 2019, n. 56; 
    Vista la nota del 22 luglio 2019, prot. n.  12480,  dell'Istituto
nazionale per le  assicurazioni  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,
indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, con  la  quale  e'  stata  effettuata  la
comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto  legislativo  del
30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la nota del 5 agosto 2019,  prot.  n.  51340,  con  cui  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri comunica gli esiti della mobilita'  ai  sesni  dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo  restando
che la verifica delle  possibilita'  di  assegnazione  del  personale
collocato in disponibilita' e l'adozione  degli  atti  conseguenziali
dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui  al  comma  4
del citato art. 34-bis; 
    Vista  la  nota   del   17   luglio   2019,   prot.   n.   11451,
dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  indirizzata  al  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
con la quale e' stata effettuata la comunicazione ai sensi  dell'art.
34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la nota del 5 agosto 2019,  prot.  n.  51342,  con  cui  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri comunica gli esiti della mobilita'  ai  sesni  dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo  restando
che la verifica delle  possibilita'  di  assegnazione  del  personale
collocato in disponibilita' e l'adozione  degli  atti  conseguenziali
dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui  al  comma  4
del citato art. 34-bis; 
    Vista la nota del 17 luglio 2019, prot. n. 12134,  del  Ministero
del lavoro e delle politiche  sociali,  indirizzata  al  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
con la quale e' stata effettuata la comunicazione ai sensi  dell'art.
34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la nota del 5 agosto 2019,  prot.  n.  51339,  con  cui  il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri  comunica  che,  alla  predetta  data,  nell'elenco  del
personale in disponibilita', non sono iscritte unita' che  rispondono
al fabbisogno di professionalita' ricercato, fermo  restando  che  la
verifica delle possibilita' di assegnazione del  personale  collocato
in disponibilita' e l'adozione  degli  atti  conseguenziali  dovranno
protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma  4  dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto  il  vigente  contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto funzioni centrali; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di  complessive  millecinquecentoquattordici  unita'  di
personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare  nei
ruoli delle amministrazioni di cui in  premessa,  per  i  profili  di
seguito specificati e secondo la seguente ripartizione: 
 
                   Profilo di ispettore del lavoro 
                           Codice CU/ISPL 
 
    Seicentonovantuno unita' per il profilo di Ispettore del  lavoro,
Area III - F1, da inquadrare nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, di cui n. 64  (sessantaquattro)  riservati  al  personale  di
ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi  dell'art.  52,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
 
                 Profilo amministrativo/funzionario 
              area amministrativa giuridico contenzioso 
                           Codice CU/GIUL 
 
    Ottocentoventitre' unita' cosi' suddivise: 
      centrotrentuno  unita'  per  il  profilo  di  funzionario  area
amministrativa giuridico contenzioso, area III -  F1,  da  inquadrare
nei ruoli dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  di  cui  tredici
riservati  al  personale  di  ruolo  dell'Ispettorato  nazionale  del
lavoro, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165; 
      seicentotrentacinque  unita'  per  il   profilo   professionale
amministrativo, area C, livello economico C1, da inquadrare nei ruoli
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro, di  cui  centoventisette  riservati  al  personale  di  ruolo
dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165; 
      cinquantasette  unita'  per  il  profilo  di  funzionario  area
amministrativa giuridico contenzioso, area funzionale III  -  F1,  da
inquadrare nei ruoli del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di cui sei riservati al personale di ruolo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    3. Le riserve di legge  e  quelle  facoltative,  in  applicazione
della normativa vigente, nonche' i titoli di preferenza sono valutati
esclusivamente all'atto della formulazione della  graduatoria  finale
di merito di cui al successivo art. 11, nel limite massimo del 50 per
cento dei posti relativi a ciascun profilo. La  predetta  percentuale
e' prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria,  in
applicazione della normativa vigente, e in subordine  alla  quota  di
riserva facoltativa.