LA COMMISSIONE RIPAM Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994 di istituzione della Commissione interministeriale per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), composta dai rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero per la funzione pubblica e del Ministero dell'interno; Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e in particolare l'art. 18, comma 1, che prevede che il Centro di formazione e studi - FORMEZ subentri nei rapporti attivi e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; Tenuto conto che, con nota del 22 luglio 2019, prot. n. 12479, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro attesta la copertura o l'avvio delle procedure finalizzate alla copertura delle quote d'obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica della copertura delle predette quote d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Tenuto conto, altresi', che con nota del 24 luglio 2019, prot. n. 11823, l'Ispettorato nazionale del lavoro attesta che, alla suddetta data, sono stati posti in essere tutti gli adempimenti atti a coprire le quote d'obbligo di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica della copertura delle predette quote d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Tenuto conto, altresi', che dal decreto del direttore generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 marzo 2019, prot. 71, risulta la copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 nonche' il rispetto degli obblighi di cui all'art. 18, comma 2, della suddetta legge, ferma restando la verifica della copertura delle predette quote d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l'art. 25, comma 9, che introduce il comma 2-bis dell'art. 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», in particolare gli articoli 24, comma 1 e 62 che modificano l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; Visto, in particolare, il comma 1-bis dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che prevede, tra l'altro, le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con d.m. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio accademici per l'ammissione ai concorsi pubblici; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e in particolare l'art. 1, commi 300, 301, 361, 417, 418, 445; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, converto con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed in particolare l'art. 12, comma 7-bis; Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo», e in particolare l'art. 3; Visto il decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 24 luglio 2019, prot. n. 41, con cui e' stata conferita delega alla Commissione interministeriale RIPAM per l'organizzazione e la gestione del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ottocentoventidue unita' di personale di ruolo da assumere a tempo indeterminato nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, di cui n. 691 con profilo «ispettore del lavoro», e n. 131 con profilo «funzionario amministrativo giuridico contenzioso», nel rispetto degli indirizzi dettati dall'amministrazione delegante; Visto il decreto del direttore generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2019, prot. n. 248, con cui e' stata conferita delega alla Commissione interministeriale RIPAM per l'organizzazione e la gestione del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquantasette unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e da inquadrare nel profilo professionale di «funzionario area amministrativa giuridico contenzioso», nel rispetto degli indirizzi dettati dall'amministrazione delegante; Vista la determina del direttore generale dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro del 25 luglio 2019, prot. n. 34, con cui e' stata conferita delega alla Commissione interministeriale RIPAM per l'organizzazione e la gestione del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di seicentotrentacinque unita' di personale di ruolo da assumere a tempo indeterminato nell'area professionale C, livello economico 1, profilo amministrativo, nel rispetto degli indirizzi dettati dall'amministrazione delegante; Vista la nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 24 luglio 2019, prot. n. 11808, con la quale si rappresenta di volersi avvalere della facolta' di deroga all'espletamento della mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56; Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2019, prot. n. 12564, con la quale il suddetto Ministero rappresenta di volersi avvalere della facolta' di deroga all'espletamento della mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56; Vista la nota dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro del 25 luglio 2019, prot. n. 12742, con la quale si comunica di volersi avvalere della deroga all'espletamento della mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, prevista dall'art. 3, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56; Vista la nota del 22 luglio 2019, prot. n. 12480, dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale e' stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; Vista la nota del 5 agosto 2019, prot. n. 51340, con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica gli esiti della mobilita' ai sesni dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che la verifica delle possibilita' di assegnazione del personale collocato in disponibilita' e l'adozione degli atti conseguenziali dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4 del citato art. 34-bis; Vista la nota del 17 luglio 2019, prot. n. 11451, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale e' stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; Vista la nota del 5 agosto 2019, prot. n. 51342, con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica gli esiti della mobilita' ai sesni dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che la verifica delle possibilita' di assegnazione del personale collocato in disponibilita' e l'adozione degli atti conseguenziali dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4 del citato art. 34-bis; Vista la nota del 17 luglio 2019, prot. n. 12134, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale e' stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; Vista la nota del 5 agosto 2019, prot. n. 51339, con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica che, alla predetta data, nell'elenco del personale in disponibilita', non sono iscritte unita' che rispondono al fabbisogno di professionalita' ricercato, fermo restando che la verifica delle possibilita' di assegnazione del personale collocato in disponibilita' e l'adozione degli atti conseguenziali dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4 dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali; Delibera: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive millecinquecentoquattordici unita' di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli delle amministrazioni di cui in premessa, per i profili di seguito specificati e secondo la seguente ripartizione: Profilo di ispettore del lavoro Codice CU/ISPL Seicentonovantuno unita' per il profilo di Ispettore del lavoro, Area III - F1, da inquadrare nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui n. 64 (sessantaquattro) riservati al personale di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: Profilo amministrativo/funzionario area amministrativa giuridico contenzioso Codice CU/GIUL Ottocentoventitre' unita' cosi' suddivise: centrotrentuno unita' per il profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, area III - F1, da inquadrare nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui tredici riservati al personale di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; seicentotrentacinque unita' per il profilo professionale amministrativo, area C, livello economico C1, da inquadrare nei ruoli dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui centoventisette riservati al personale di ruolo dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; cinquantasette unita' per il profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, area funzionale III - F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui sei riservati al personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 3. Le riserve di legge e quelle facoltative, in applicazione della normativa vigente, nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 11, nel limite massimo del 50 per cento dei posti relativi a ciascun profilo. La predetta percentuale e' prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria, in applicazione della normativa vigente, e in subordine alla quota di riserva facoltativa.