Art. 14 
 
             Scelta della sede e assunzione in servizio 
 
    1. Ai candidati vincitori sara' data comunicazione dell'esito del
concorso e dell'elenco  delle  sedi  di  lavoro  disponibili  per  le
amministrazioni interessate. Per  il  contingente  di  cinquantasette
unita' da inquadrare nei ruoli  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali la sede sara' quella di Roma. 
    2. I candidati vincitori potranno scegliere  l'amministrazione  e
la sede secondo l'ordine di graduatoria per ciascuno dei  profili  di
cui all'art. 1 del  presente  bando,  fatto  salvo  il  possesso  dei
requsiti di cui all'art. 2 e ferma restando la scelta prioritaria tra
le sedi disponibili, salvo il possesso  dei  predetti  requisiti,  ai
sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    3. I candidati dovranno, a pena di decadenza, manifestare a Frmez
PA, la scelta della sede di destinazione esclusivamente attraverso le
modalita'  che  saranno  indicate  con  successivo  avviso  sul  sito
http://riqualificazione.formez.it 
    4.  Successivamente  all'assunzione  in  servizio  dei  candidati
dichiarati  vincitori,  le  sedi  che  eventualmente  si   renderanno
nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero  interruzioni,  a
vario  titolo,   del   rapporto   di   lavoro   instaurato   con   le
amministrazioni   interessate,   che   siano   intervenute    durante
l'espletamento del periodo di prova - come disciplinato dall'art.  14
del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018,  non  potranno  essere
oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati gia'
assegnati ad altra sede  in  qualita'  di  vincitori  della  presente
procedura concorsuale. 
    5. Resta fermo quanto previsto  dall'art.  1,  comma  361,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
    6. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente  ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni. 
    7. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato  viene  instaurato
mediante la stipula  di  contratto  individuale  di  lavoro.  Non  si
procede all'instaurazione del rapporto di lavoro  nei  confronti  dei
candidati che abbiano superato  il  limite  di  eta'  previsto  dalla
vigente normativa in materia.