Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  da  ora  in  avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui  all'art.  2  del  decreto
interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze delle
commissioni esaminatrici. Il concorso sara' espletato  in  base  alle
procedure indicate nel bando. 
    2. Per l'espletamento della fase preselettiva  e  selettiva,  sia
scritta sia orale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze
delle commissioni esaminatrici, si avvarra' di Formez PA. 
    3. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di  seguito
indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: 
      a. una prova preselettiva, secondo la disciplina  dell'art.  6,
ai fini dell'ammissione alla prova scritta, comune a tutti i  profili
professionali  di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  che   la
Commissione RIPAM si  riserva  di  svolgere  qualora  il  numero  dei
candidati  che  abbiano  presentato  domanda  di  partecipazione   al
concorso sia pari o superiore a due volte il numero dei posti messi a
concorso; 
      b. una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art.
7, distinta per i profili professionali di cui al precedente art.  1,
comma 1,  riservata  ai  candidati  che  avranno  superato  la  prova
preselettiva di cui alla precedente lettera a; 
      c. una prova selettiva orale, secondo la  disciplina  dell'art.
8, per ciascuno dei profili messi a concorso  di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, che dovra' essere  sostenuta  da  tutti  coloro  che
avranno superato la prova di cui alla precedente lettera b. 
    4. La valutazione dei titoli verra' effettuata, con le  modalita'
previste dall'art. 9, solo a seguito  dell'espletamento  della  prova
orale, in esclusivo riferimento ai candidati  risultati  idonei  alla
predetta prova e sulla base delle dichiarazioni  degli  stessi,  rese
nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.  La
commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a  concorso,
redigera', la  graduatoria  finale  di  merito  sommando  i  punteggi
conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione
dei titoli. 
    5. I primi classificati nell'ambito della graduatoria  finale  di
merito di ciascun profilo professionale di cui al precedente art.  1,
comma 1, in numero pari ai  posti  disponibili,  tenuto  conto  delle
riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno  nominati  vincitori  ed
assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione  a  tempo
indeterminato, nel rispetto dell'art. 1, comma 361,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, secondo qaunto previsto dall'art. 14.