Art. 3 Procedura concorsuale 1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 2 del decreto interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze delle commissioni esaminatrici. Il concorso sara' espletato in base alle procedure indicate nel bando. 2. Per l'espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta sia orale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze delle commissioni esaminatrici, si avvarra' di Formez PA. 3. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: a. una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, comune a tutti i profili professionali di cui al precedente art. 1, comma 1, che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a due volte il numero dei posti messi a concorso; b. una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7, distinta per i profili professionali di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui alla precedente lettera a; c. una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art. 8, per ciascuno dei profili messi a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, che dovra' essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato la prova di cui alla precedente lettera b. 4. La valutazione dei titoli verra' effettuata, con le modalita' previste dall'art. 9, solo a seguito dell'espletamento della prova orale, in esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigera', la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. 5. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito di ciascun profilo professionale di cui al precedente art. 1, comma 1, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori ed assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo indeterminato, nel rispetto dell'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo qaunto previsto dall'art. 14.