Art. 5 
 
             Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 
 
    1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni  esaminatrici,  per
ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1,  sulla  base
dei criteri previsti dal decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. Le commissioni esaminatrici  saranno  competenti
per l'espletamento di tutte le fasi del concorso di cui ai successivi
articoli 6, 7, 8 e  per  la  valutazione  dei  titoli  ai  sensi  del
successivo art.  9.  Alle  commissioni  esaminatrici  possono  essere
aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della
lingua inglese e delle competenze informatiche. 
    2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della  procedura  concorsuale,  si  riserva  la  nomina  di
sottocommissioni,   in   cui   suddividere    ciascuna    commissione
esaminatrice a partire dalla fase di espletamento della prova  orale.
A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a duecentocinquanta.