Art. 5 Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le commissioni esaminatrici saranno competenti per l'espletamento di tutte le fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7, 8 e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo art. 9. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere ciascuna commissione esaminatrice a partire dalla fase di espletamento della prova orale. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta.