Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli e stesura 
                 delle graduatorie finali di merito 
 
    1. La valutazione dei  titoli  e'  effettuata  dalla  commissione
esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti  dei
soli candidati che hanno superato la stessa. 
    2. Tutti i titoli di cui il  candidato  richiede  la  valutazione
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando. 
    3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli  completi  di
tutte le informazioni necessarie per  la  valutazione.  I  titoli  in
lingua straniera  devono  essere  accompagnati  dalla  traduzione  in
italiano, compresi  i  titoli  di  studio  conseguiti  all'estero  se
riconosciuti  equipollenti/equivalenti   da   parte   del   Ministero
competente. 
    4. Ai titoli di studio e ai titoli per le  competenze  in  lingua
inglese e' attribuito un valore massimo complessivo  di  dieci  punti
sulla base dei seguenti criteri: 
    Titoli di studio e per le competenze in lingua inglese,  fino  ad
un massimo di dieci punti di cui: 
      a) 1 punto per la votazione di 110 con riferimento al  voto  di
laurea  relativo  alla  laurea  (L)  di  primo  livello   utile   per
l'ammissione  al  concorso,   con   esclusione   della   laurea   (L)
propedeutica alla laurea specialistica (LS)/Magistrale (LM) utile  ai
fini della partecipazione al concorso; 
      b)  1,5  punto  per  la  votazione  da  novanta  a  cento   con
riferimento al voto di laurea relativo al  diploma  di  laurea  (DL),
laurea  specialistica  (LS)  o  laurea  magistrale  (LM)  utili   per
l'ammissione al concorso; 
      c) 2 punti per votazione da centouno a centosei con riferimento
al voto  di  laurea  relativo  al  diploma  di  laurea  (DL),  laurea
specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) utili per l'ammissione al
concorso; 
      d) 2,5 punti per la votazione da centosette  a  centodieci  con
riferimento al voto di laurea relativo al  diploma  di  laurea  (DL),
laurea  specialistica  (LS)  o  laurea  magistrale  (LM)  utili   per
l'ammissione al concorso; 
      e) ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita
per i titoli di cui ai punti precedenti; 
      f)  2  punti  per  ogni  diploma   di   laurea   (DL),   laurea
specialistica (LS) o laurea magistrale (LM),  ulteriori  rispetto  ai
titoli di studio utili per  l'ammissione  al  concorso  ad  eccezione
della laurea specialistica (LS)/ magistrale (LM) che sia il  naturale
proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini
della partecipazione; 
      g) 0,5 punti per ogni laurea (L)  di  primo  livello  ulteriore
rispetto ai titoli di studio  utili  per  l'ammissione  al  concorso,
nonche' per la Laurea (LS)/Magistrale (LM) purche' non sia dichiarata
come requsiito utile ai fini della partecipazione al concorso; 
      h) 2,5 punti per ogni dottorato ricerca ai  sensi  del  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
      i) 2 punto per ogni corso o diploma di specializzazione; 
      j) 1 punti  per  master  universitario  di  primo  livello  del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
      k) 2 punto per master  universitario  di  secondo  livello  del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
      l) 1 punto per la certificazione di livello pari o superiore al
B1 della conoscenza della lingua inglese,  ottenuta  presso  un  ente
certificatore  tra  quelli  individuati  con  decreto  del  direttore
generale del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, n. 118 del 28 febbraio 2017. 
    5. Ultimata la prova orale  di  cui  al  precedente  art.  8,  la
commissione esaminatrice stilera', per ciascuno dei  profili  di  cui
all'art. 1, comma 1, la relativa graduatoria finale di merito,  sulla
base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta,  nella
prova orale e del punteggio attribuito in base ai titoli. 
    6. La graduatoria di merito, per ciascuno dei profili di  cui  al
precedente art. 1, sara' espressa in settantesimi. 
    7. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM.