Art. 9 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 1. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. 3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente. 4. Ai titoli di studio e ai titoli per le competenze in lingua inglese e' attribuito un valore massimo complessivo di dieci punti sulla base dei seguenti criteri: Titoli di studio e per le competenze in lingua inglese, fino ad un massimo di dieci punti di cui: a) 1 punto per la votazione di 110 con riferimento al voto di laurea relativo alla laurea (L) di primo livello utile per l'ammissione al concorso, con esclusione della laurea (L) propedeutica alla laurea specialistica (LS)/Magistrale (LM) utile ai fini della partecipazione al concorso; b) 1,5 punto per la votazione da novanta a cento con riferimento al voto di laurea relativo al diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) utili per l'ammissione al concorso; c) 2 punti per votazione da centouno a centosei con riferimento al voto di laurea relativo al diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) utili per l'ammissione al concorso; d) 2,5 punti per la votazione da centosette a centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) utili per l'ammissione al concorso; e) ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per i titoli di cui ai punti precedenti; f) 2 punti per ogni diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM), ulteriori rispetto ai titoli di studio utili per l'ammissione al concorso ad eccezione della laurea specialistica (LS)/ magistrale (LM) che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione; g) 0,5 punti per ogni laurea (L) di primo livello ulteriore rispetto ai titoli di studio utili per l'ammissione al concorso, nonche' per la Laurea (LS)/Magistrale (LM) purche' non sia dichiarata come requsiito utile ai fini della partecipazione al concorso; h) 2,5 punti per ogni dottorato ricerca ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; i) 2 punto per ogni corso o diploma di specializzazione; j) 1 punti per master universitario di primo livello del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; k) 2 punto per master universitario di secondo livello del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; l) 1 punto per la certificazione di livello pari o superiore al B1 della conoscenza della lingua inglese, ottenuta presso un ente certificatore tra quelli individuati con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, n. 118 del 28 febbraio 2017. 5. Ultimata la prova orale di cui al precedente art. 8, la commissione esaminatrice stilera', per ciascuno dei profili di cui all'art. 1, comma 1, la relativa graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito in base ai titoli. 6. La graduatoria di merito, per ciascuno dei profili di cui al precedente art. 1, sara' espressa in settantesimi. 7. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.