Art. 2 
 
      Domanda di partecipazione e termine per la presentazione 
 
    La domanda deve essere presentata  entro  il  termine  perentorio
delle ore 16,00 del 27 settembre  2019  (ora  italiana),  utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile  sul  sito  internet  della
Banca d'Italia all'indirizzo  www.bancaditalia.it  Non  sono  ammesse
altre forme di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    La data di presentazione della domanda e' attestata  dal  sistema
informatico che, allo scadere del termine di  cui  al  comma  1,  non
permettera' piu' l'accesso  e  l'invio  della  domanda.  Per  evitare
un'eccessiva concentrazione degli accessi all'applicazione a  ridosso
della scadenza del termine, si consiglia di presentare la domanda con
qualche ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario  per
completare l'iter di registrazione propedeutico alla candidatura. 
    E' consentita la partecipazione a uno solo dei  concorsi  di  cui
all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu'
di un concorso, la Banca d'Italia prende in  considerazione  l'ultima
candidatura presentata in ordine di tempo. A tal  fine,  fa  fede  la
data  di  presentazione  della   domanda   registrata   dal   sistema
informatico. 
    Il giorno della prima prova i candidati  dovranno  confermare  il
possesso dei requisiti dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione
sottoscrivendo una specifica dichiarazione, previa esibizione  di  un
documento di identita' (cfr. successivo  art.  6).  Le  dichiarazioni
rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai  sensi  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000  (testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa), con ogni conseguenza anche di  ordine
penale in caso di mendacio e  applicazione  delle  sanzioni  previste
dall'art. 76 del decreto. 
    Non  sono  tenute   in   considerazione   e   comportano   quindi
l'esclusione dal concorso  le  candidature  dalle  quali  risulti  il
mancato  possesso  di  uno  o  piu'  requisiti  prescritti   per   la
partecipazione al concorso. 
    La Banca d'Italia comunica agli interessati il  provvedimento  di
esclusione. 
    La Banca d'Italia non assume responsabilita'  per  il  mancato  o
ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che  sia  da
imputare a  disguidi  postali  o  telematici,  all'indicazione  nella
domanda on-line di un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o
tardiva segnalazione  da  parte  del  candidato  del  cambiamento  di
indirizzo. 
    I nominativi dei candidati ammessi alla prima prova vengono  resi
disponibili   sul   sito   internet   della   Banca,    all'indirizzo
www.bancaditalia.it almeno 15 giorni prima della data prevista per la
prova. 
    L'ammissione alle prove avviene con  la  piu'  ampia  riserva  in
ordine al possesso dei  requisiti  di  partecipazione  richiesti  dal
bando. 
    I candidati che hanno necessita',  in  relazione  alla  specifica
condizione di disabilita', di  strumenti  di  ausilio  e/o  di  tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove  (ai  sensi  dell'art.  20,
legge n. 104/1992 e dell'art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno
farne richiesta compilando il «Quadro A» dell'applicazione. I  medici
della Banca d'Italia valuteranno la  richiesta  esclusivamente  sulla
base del nesso causale tra la patologia dichiarata nel «Quadro  A»  e
le modalita' di svolgimento  di  ciascuna  prova.  Qualora  la  Banca
d'Italia riscontri, anche  successivamente,  la  non  veridicita'  di
quanto dichiarato, disporra' l'esclusione  dal  concorso,  non  dara'
seguito all'assunzione o procedera' alla risoluzione del rapporto  di
impiego eventualmente instaurato. 
    I candidati con invalidita' uguale o superiore  all'80%  potranno
chiedere di essere esonerati  dall'eventuale  test  preselettivo  (ai
sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992)  compilando
il «Quadro  B»  dell'applicazione.  I  medici  della  Banca  d'Italia
valuteranno la richiesta sulla base della documentazione  comprovante
il riconoscimento  dell'invalidita',  che  dovra'  essere  presentata
dagli interessati  con  le  modalita'  e  nei  termini  che  verranno
successivamente comunicati, pena la decadenza dal beneficio.  Qualora
la Banca d'Italia riscontri, anche  successivamente,  l'insussistenza
del titolo al beneficio, disporra'  l'esclusione  dal  concorso,  non
dara'  seguito  all'assunzione  o  procedera'  alla  risoluzione  del
rapporto di impiego eventualmente instaurato.