Art. 7 
 
                             Graduatorie 
 
    Il punteggio complessivo  dei  candidati  idonei  e'  determinato
dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale. 
    Sono considerati  idonei  i  candidati  che  hanno  conseguito  i
punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 5,  commi  8  e
14. 
    Le Commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l'ordine
decrescente di punteggio complessivo. 
    La Banca d'Italia approva le graduatorie finali sulla base  delle
graduatorie di merito; qualora piu' candidati risultino in  posizione
di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane. 
    La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di  mancata
presa di servizio da parte delle persone  classificate  in  posizione
utile all'assunzione, si riserva  la  facolta'  di  coprire  i  posti
rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria. 
    La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  le
graduatorie finali dei concorsi di cui  all'art.  1  entro  due  anni
dalla rispettiva data di approvazione. 
    Le  graduatorie  finali  vengono  pubblicate  sul  sito  internet
www.bancaditalia.it 
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.