Art. 11 Fruizione della borsa di studio Gli assegnatari sono tenuti a seguire, nell'anno accademico 2020/2021, il corso di studi esclusivamente in una delle universita' indicate nella domanda di partecipazione al concorso. Eventuali cambiamenti di universita' sono eccezionalmente autorizzati dalla Banca d'Italia in presenza di validi e documentati motivi. Non costituisce valido motivo il rigetto della domanda d'iscrizione da parte delle universita' indicate nella domanda di partecipazione per carenza di uno o piu' dei requisiti di ammissione. Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare l'universita' prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento nonche' il nome del tutor loro assegnato dall'universita'. La Banca d'Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore tutor, scelto tra i propri dipendenti. Il borsista e' tenuto a riferire sull'andamento degli studi e a inviare non meno di due relazioni - una a meta' del corso e una al suo termine - per illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti e le tematiche approfondite durante il periodo di fruizione della borsa. I tutor - a meta' e alla fine del corso - redigono una relazione con la quale illustrano gli studi svolti, gli esami sostenuti, le valutazioni riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista. L'importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima alla conferma da parte dell'interessato dell'avvenuta iscrizione presso l'universita' prescelta; la seconda alla comunicazione da parte dell'universita' circa l'inizio della frequenza del corso; le ultime due rate - a meta' del corso e al suo termine - successivamente alla ricezione delle relazioni dei tutor e del borsista. La Banca d'Italia chiedera' la restituzione della prima rata nel caso in cui l'assegnatario della borsa non inizi la frequenza del corso di studi. La Banca d'Italia si riserva di revocare la borsa di studio e di non corrispondere le rate non ancora maturate: a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea, della frequenza del corso di studi; b) nel caso di omesso invio alla Banca d'Italia della prescritta documentazione relativa all'andamento degli studi; c) qualora da tale documentazione risulti che l'assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso. La revoca della borsa di studio preclude la convocazione alla prova d'esame di cui al successivo art. 12.