Art. 6 Importi delle borse di studio Per l'anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento verra' erogato (al lordo dell'imposizione fiscale) l'importo di euro 27.000 suddiviso in quattro rate. Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti i singoli pagamenti, non faccia parte dell'area dell'euro, verra' erogato l'equivalente dell'importo dovuto nella valuta del Paese stesso, calcolato in base al tasso di cambio medio del mese precedente all'effettuazione del pagamento. Il citato importo e' comprensivo delle spese di viaggio e di assicurazione contro le malattie. Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno, opportunamente documentate, restano a carico della Banca d'Italia. I vincitori delle borse di studio «Bonaldo Stringher» (lett. A), al termine del primo anno di corso finanziato dalla Banca d'Italia, possono chiedere il rinnovo del finanziamento per il successivo anno di studi. La Banca d'Italia puo' accordare tale rinnovo valutando, a suo insindacabile giudizio, il profitto conseguito.