Art. 7 
 
                          Incompatibilita' 
 
    Le borse per il perfezionamento degli studi non  sono  cumulabili
con altre  forme  di  finanziamento  assimilabili  quali  assegni  di
ricerca, borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di  studio.
I candidati vincitori  delle  borse,  pertanto,  saranno  invitati  a
rinunciare agli altri eventuali finanziamenti per il periodo  coperto
dalle stesse, a pena di decadenza dalla fruizione delle medesime.