Art. 7 Incompatibilita' Le borse per il perfezionamento degli studi non sono cumulabili con altre forme di finanziamento assimilabili quali assegni di ricerca, borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio. I candidati vincitori delle borse, pertanto, saranno invitati a rinunciare agli altri eventuali finanziamenti per il periodo coperto dalle stesse, a pena di decadenza dalla fruizione delle medesime.