IL DIRETTORE GENERALE 
          del personale dell'organizzazione e del bilancio 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  le  nuove   norme   in   materia   di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi e i relativi regolamenti di attuazione; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a  favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza  l'integrazione  sociale  ed  i  diritti  delle  persone
handicappate» e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
pubbliche amministrazioni e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante «Norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei  concorsi  unici  e
delle altre forme di assunzione nei pubblici concorsi»  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  dicembre
1997, n. 483, recante «Regolamento recante la disciplina  concorsuale
per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  dicembre
1997, n. 484, recante  «Regolamento  recante  la  determinazione  dei
requisiti per l'accesso alla  direzione  sanitaria  aziendale  e  dei
requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale
per  il  personale  del  ruolo  sanitario  del   Servizio   sanitario
nazionale»; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio  1998  che
definisce le tabelle relative alle discipline  equipollenti  previste
dalla  normativa  regolamentare  per  l'accesso  al  secondo  livello
dirigenziale per  il  personale  del  ruolo  sanitario  del  Servizio
sanitario nazionale; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 31 gennaio  1998  che
definisce la tabella relativa alle specializzazioni  affini  previste
dalla  disciplina  concorsuale  per  il  personale  dirigenziale  del
Servizio sanitario nazionale; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto  al  lavoro  dei  disabili»   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamenti   in    materia    di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante il
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale della protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante  codice
dell'amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, n. 12  del  2  settembre  2010,
relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2011,  n.  123,  recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, e  successive  modifiche
ed integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» che prevede, all'art. 4, comma 45,
il pagamento di un diritto di  segreteria  quale  contributo  per  la
copertura delle spese delle procedure concorsuali; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  aprile   2012,   n.   35,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» ed
in particolare l'articolo,  in  base  al  quale  le  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali sono  inviate  esclusivamente  per
via telematica; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, registrato alla Corte dei  conti  il  2  aprile
2014 al  foglio  n.  866,  con  il  quale,  in  attuazione  dell'art.
23-quinquies, comma 1,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono
state  rideterminate  le  dotazioni  organiche  del   personale   del
Ministero della salute; 
    Visto in particolare l'art. 14 del citato decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59,  che  attribuisce
alla Direzione generale  del  personale,  dell'organizzazione  e  del
bilancio le competenze in materia di  programmazione  e  reclutamento
del personale; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, concernente  le  linee
guida sulle procedure concorsuali; 
    Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al  Governo
in  materia  di  sperimentazione  clinica   di   medicinali   nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni  sanitarie  e  per  la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; 
    Visto in particolare l'art. 17, comma 3, della sopra citata legge
11 gennaio 2018, n. 3, in base al  quale  l'accesso  al  ruolo  della
dirigenza sanitaria  del  Ministero  della  salute  avviene  mediante
pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con  la  normativa
di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario
nazionale, e nell'ambito delle facolta' assunzionali vigenti  per  il
Ministero della salute; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» ed in  particolare  l'art.  1,
commi da 355 a 359, che autorizzano  il  Ministero  della  salute  ad
indire  procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di  varie   figure
professionali, con corrispondente incremento della relativa dotazione
organica, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia  di  tutela
della salute nell'ambito della pubblica amministrazione; 
    Considerato che l'art.  1,  comma  356,  della  citata  legge  30
dicembre 2018, n. 145, autorizza l'assunzione a  tempo  indeterminato
di un contingente di personale in posizione dirigenziale non generale
delle professionalita' sanitarie  pari  a  complessive  duecentodieci
unita', di cui un numero non superiore a centocinquantacinque unita',
con procedure riservate al personale medico, veterinario,  chimico  e
farmacista, in servizio presso il Ministero; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale dirigente area I ed in particolare il titolo V - sezione
per i dirigenti delle professionalita' sanitarie del Ministero  della
salute inquadrati  ai  sensi  dell'art.  18,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 502 del 1992; 
    Vista la nota prot. n. 47725 del 12 ottobre 2015 con la quale  la
Direzione generale delle professioni sanitarie  del  Ministero  della
salute ha fornito chiarimenti in  merito  alla  possibilita',  per  i
candidati in possesso  di  alcune  classi  di  laurea  magistrale  in
biotecnologia, di  accedere  ai  concorsi  pubblici  per  il  profilo
professionale  di  biologo  nel  Servizio  sanitario   nazionale,   a
determinate condizioni; 
    Visti, in particolare, i decreti  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  la
pubblica  amministrazione,  del  28  giugno  2011  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2011,  n.  283),  dell'11  novembre
2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2012, n. 83) e
del 15 gennaio 2013 ( (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  22
giugno 2013, n. 145),  in  materia  di  equipollenza  ai  fini  della
partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario; 
    Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 4,  della  suindicata
legge 19 giugno 2019, n. 56, le amministrazioni dello  Stato  possono
procedere, in deroga a  quanto  previsto  dall'art.  30  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, all'avvio di procedure  concorsuali  nel
limite  massimo  dell'80  per  cento  delle  facolta'  di  assunzione
previste per il corrente triennio; 
    Vista la nota n. 16594  del  19  aprile  2019  con  la  quale  il
Ministero della salute ha comunicato alla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, il fabbisogno  di
cinquantacinque posizioni sanitarie dirigenziali non generali di  cui
tre dirigenti biologi; 
    Considerato che, in base all'attuale  assetto  organizzativo  del
Ministero,  le   esigenze   legate   all'assolvimento   dei   compiti
istituzionali e agli obiettivi attesi  comportano  la  necessita'  di
reclutare   dirigenti   sanitari   biologi   (ex   dirigenti    delle
professionalita' sanitarie)  con  specializzazione  in  igiene  degli
alimenti e della nutrizione; 
    Tenuto conto che risultano da coprire complessivi  tre  posti  di
dirigente biologo (ex dirigente delle professionalita' sanitarie); 
    Rilevata la  necessita'  di  gestire  autonomamente  la  presente
procedura concorsuale per la specificita' delle figure  professionali
da  assumere,  come  comunicato   al   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, in deroga alle previsioni di cui all'art.  1,  comma
300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  in  materia  di  concorsi
unici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  la
copertura di tre posti di dirigente sanitario biologo  (ex  dirigente
delle professionalita' sanitarie) - disciplina «Igiene degli alimenti
e della nutrizione», a tempo pieno ed indeterminato, per le  esigenze
degli uffici centrali del Ministero  della  salute  (codice  concorso
781).