Art. 2 Requisiti generali e specifici di ammissione Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonche' al momento dell'eventuale immissione in servizio: requisiti generali: a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purche' siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana; b) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione, ai fini dell'assunzione, ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente; c) godere dei diritti civili e politici; d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; e) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti tenuti al rispetto dell'obbligo); f) conoscenza della lingua inglese; g) conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche piu' diffuse; requisiti specifici: a) laurea magistrale in Biologia (LM-6) e in Scienze della nutrizione umana (LM-61) ovvero le corrispondenti lauree specialistiche o i corrispondenti diplomi di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999. I candidati in possesso delle lauree magistrali afferenti alle classi Biotecnologie agrarie (LM-7), Biotecnologie industriali (LM-8) e Biotecnologie mediche (LM-9) ovvero delle corrispondenti lauree specialistiche (7/S, 8/S, 9/S), possono partecipare alla presente procedura concorsuale a condizione che abbiano conseguito i requisiti curriculari previsti dai decreti interministeriali del 28 giugno 2011, dell'11 novembre 2011 e del 15 gennaio 2013, citati in premessa. Il possesso dei predetti requisiti curricurali deve essere attestato da apposita certificazione rilasciata dall'universita' che ha conferito il titolo di studio ovvero comprovato con dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal candidato ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso; b) diploma di specializzazione in Igiene degli alimenti e della nutrizione ovvero in discipline equipollenti o in discipline affini, ai sensi dei decreti del Ministro della sanita' del 30 e 31gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; c) abilitazione all'esercizio della professione di biologo ed iscrizione all'albo dell'ordine dei biologi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ai sensi della vigente normativa in materia e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di biologo. A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente. La mancanza o la omessa dichiarazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente articolo determina l'esclusione dal concorso. L'amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale, potra' stabilire in qualsiasi momento l'esclusione dei candidati, qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione nonche' la mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente bando.