Art. 10 Valutazione dei titoli La commissione esaminatrice di cui all'art. 7 dispone, complessivamente, di 100 punti, cosi' ripartiti: 20 punti per i titoli; 80 punti per le prove d'esame. I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti: 30 punti per la prova scritta; 30 punti per la prova pratica; 20 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti: titoli di carriera: fino a 10 punti; titoli accademici e di studio: fino a 3 punti; pubblicazioni e titoli scientifici: fino a 3 punti; curriculum formativo e professionale: fino a 4 punti. La commissione effettuera' la valutazione dei titoli secondo i criteri fissati dagli articoli 11 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997 e valorizzando l'esperienza svolta dai candidati in materia di tutela della salute nell'ambito della pubblica amministrazione.