IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di  protezione  dei  dati  personali  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il  decreto  ministeriale  16  settembre  2003  concernente
«Elenco delle imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da  adottare  per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  9   luglio   2009   concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli  Stati  maggiori  di
Forza armate e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il testo unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e in particolare i  titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle forze Armate e di Polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge  12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'ispettorato
generale della Sanita'  militare,  recante  «modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
della graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
    Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari  per
la somministrazione di profilassi vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2018 0090528 del 12  giugno  2018
dello  Stato  Maggiore  della  difesa,  concernente  i   reclutamenti
autorizzati  per  l'anno  2019  e  consistenze  previsionali  per  il
triennio 2019-2021 dell'Esercito, della Marinae dell'Aeronautica; 
    Vista la legge 20 dicembre 2018, n. 145, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021; 
    Vista la lettera n. M_D ARM001 REG2019 0062105 del 13 giugno 2019
con la quale lo Stato Maggiore dell'aeronautica militare  ha  chiesto
di indire per l'anno 2019 un concorso, per esami, per il reclutamento
di  complessivi  dieci  allievi  ufficiali  piloti   di   complemento
dell'Aeronautica militare e un concorso, per titoli ed esami, per  il
reclutamento di complessivi  cinquanta  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  normale  e  del  ruolo  speciale,
dell'aeronautica militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
direzione generale per il personale militare e in particolare, l'art.
20, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in caso, tra gli
altri, di temporanea assenza del direttore generale per il  personale
militare; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa in data 7 agosto  2018
- registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2018, al foglio  n.
2089 - concernente la sua nomina a vice  direttore  generale  per  il
personale militare, 
 
                               Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per  l'ammissione
di   dieci   allievi   ufficiali   piloti   di   complemento   (AUPC)
dell'Aeronautica militare al  126°  corso  di  pilotaggio  aereo  con
obbligo di  ferma  di  anni  dodici  e,  per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione di complessivi  cinquanta  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del  ruolo  speciale
dell'Aeronautica militare, all'11° corso  AUFP,  con  il  numero  dei
posti di seguito indicati: 
      a) per l'ammissione al 126° corso allievi ufficiali  piloti  di
complemento, dieci posti; 
      b) per l'ammissione all'11° corso allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata: 
        1) venti posti per allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  ruolo  normale  del   Corpo   sanitario   aeronautico
(C.S.A.r.n.); 
        2) quattro posti per allievi ufficiali in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  ruolo  normale  del  Corpo  del   genio   aeronautico
(G.A.r.n.); 
        3)  quattordici  posti  per  allievi   ufficiali   in   Ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  speciale  dell'arma   Aeronautica
(A.A.r.a.s.); 
        4) cinque posti per allievi ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo di commissariato (C.C.r.s.); 
        5) sette posti per allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata,
ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  del  genio   aeronautico
(G.A.r.s.), cosi' ripartiti: 
          due per la categoria elettronica; 
          due per la categoria infrastrutture e impianti; 
          uno per la categoria fisica; 
          uno per la categoria chimica; 
          uno per la categoria motorizzazione 
    2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai candidati  di  entrambi  i
sessi. 
    3. Il numero dei posti disponibili e  la  loro  ripartizione  per
ruolo/corpo e categorie potranno subire modifiche, fino alla data  di
approvazione della relativa  graduatoria  di  merito,  qualora  fosse
necessario soddisfare  esigenze  della  Forza  armate  connesse  alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari.  Qualora  il  numero
dei posti a concorso  venga  modificato  secondo  le  previsioni  del
presente comma e del successivo comma 4, sara' altresi' modificato il
numero dei posti riservati ai sensi del successivo art. 2. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'amministrazione della difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della  difesa,  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti  gli  interessati,
nonche' nei siti www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it 
    5. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La predetta amministrazione della difesa si  riserva  altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,  nonche'  nei
siti www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it