Art. 10 Accertamenti psico-fisici 1. I concorrenti di cui al precedente art. 9, comma 6, saranno convocati presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare di Roma, viale Piero Gobetti n. 2, per essere sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), agli accertamenti psico-fisici indicativamente: a) per i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al 126° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), indicativamente dal 28 al 31 ottobre 2019; b) per i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), indicativamente dal 4 al 6 novembre 2019; nel giorno e nell'ora indicati per ciascun concorrente nella comunicazione di cui al gia' citato art. 9, comma 7. Solo i partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) saranno sottoposti all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora indicati saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6. 2. I concorrenti all'atto della presentazione presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'aeronautica militare di Roma dovranno consegnare la seguente documentazione, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge: a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN), entro i sei mesi precedenti la data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici, ovvero copia conforme del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. Il concorrente ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, privo di tale esame, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al modello riportato nell'Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami radiologici; b) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai sessanta giorni rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici: 1) determinazione degli anticorpi HIV; 2) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti HCV; 3) emocromo con formula leucocitaria; 4) VES; 5) glicemia; 6) creatininemia; 7) ALT, AST, GGT; 8) bilirubina totale e frazionata; 9) colesterolemia totale; 10) trigliceridemia; 11) esame delle urine; 12) attestazione del gruppo sanguigno. E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge, del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; d) originale o copia conforme del certificato medico in corso di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, ovvero per le discipline sportive riportate nella Tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dal concorso; e) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra: 1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai cinque giorni rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; f) i partecipanti al concorso per l'ammissione al 126° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), in aggiunta alla documentazione sopra elencata, dovranno altresi' presentare: 1) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto e immagini effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 2) esame radiografico del tratto lombo-sacrale in due proiezioni, qualora gia' in possesso, con relativo referto, effettuato da non oltre sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psicofisici; 3) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente su supporto cartaceo, comprensivo di referto, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici. 3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di cui al precedente comma 2 comportera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a), e f), n. 2. 4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati non idonei ed esclusi dal concorso. 5. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b): a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici, verificandone la validita'; b) in caso di accertato stato di gravidanza non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell' art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti del candidato il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, l'accademia Aeronautica procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata accademia Aeronautica che escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando; c) disporra', quindi, per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), del presente comma, il seguente protocollo diagnostico: 1) visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dai successivi comma 7 e comma 9; in tale sede la commissione, giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale femminile anche nella versione con gonna e scarpe decollete'), compresa quella ginnica (pantaloncini e canottiera) ovvero posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o al discredito per le istituzioni o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 2) visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico, ecg di base; 3) visita oculistica: valutazione della funzionalita' visiva, del senso cromatico, della visione binoculare, del senso stereoscopico, esame del segmento anteriore, esame della motilita' oculare; 4) visita otorinolaringoiatrica: rinoscopia, otoscopia, faringoscopia, controllo apparato masticatorio, audiometria, timpanogramma, valutazione della funzione vestibolare, test foniatrici; 5) visita neurologica: esame obiettivo neurologico; 6) visita psichiatrica: test (MMPI - CRDA completo di allegati A, B e C), colloquio e prove strumentali; 7) eventuale ricerca dei cataboliti urinari delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope a scopo non terapeutico: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici; 8) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 9) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica, laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compresi, (se non consegnati dal concorrente) in caso di dubbio diagnostico, eventuali esami radiografici del torace in due proiezioni e, per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 126° corso allievi ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) eventuali esami del tratto lombo-sacrale in due proiezioni.. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui al gia' citato Allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto. 10) Solo per i concorrenti di cui all'articoli 1, comma 1, lettera a) (AUPC) dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD). 6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo medesimo, nonche' sottoscrivere un'informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il personale militare all'atto dell'incorporamento secondo il modello riportato nell'Allegato «D» che costituisce parte integrante del presente decreto. 7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonche' dalla direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; b) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 126° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), misure antropometriche: 1) distanza vertice-glutei non superiore a centimetri novantotto e/o non inferiore a centimetri ottantacinque; 2) distanza glutei-ginocchia non superiore a centimetri sessantacinque e/o non inferiore a centimetri cinquantasei; 3) distanza di presa funzionale non superiore a centimetri novanta e/o non inferiore a centimetri settantaquattro virgola cinque; requisiti visivi: 1) visus per lontano non inferiore a 10/10 per occhio, raggiungibile con correzione diottrica con visus naturale minimo di 8/10 per occhio; 2) e' tollerato un deficit rifrattivo contenuto nei seguenti intervalli: ametropia sferica compresa tra -0.50 e +1.50 D sph; ametropia astigmatica compresa tra -0.75 e +1.0 D cyl; anisometropia inferiore a 1 D. 8. I concorrenti, gia' giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici di una procedura di reclutamento per l'Aeronautica militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, dovranno produrre la seguente documentazione: a) verbale di notifica della precedente idoneita', comprensivo del profilo sanitario assegnato; b) referti degli esami previsti al precedente comma 2, lettere c), d) e f) - questi ultimi solo per i concorrenti di sesso femminile -. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della sopracitata documentazione, sottoporra' i concorrenti agli accertamenti di cui al precedente comma 5), lettera c), numeri 1), 7), 8) e 9), volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 7; per i soli concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 126° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1., lettera a), la Commissione provvedera' a verificare i dati somatici di cui al precedente comma 7., se non precedentemente misurati. 9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali ufficiali piloti di complemento dell'aeronautica militare o ufficiali in ferma prefissata dell'Aeronautica militare. La commissione, al termine degli accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, il profilo sanitario (solo per coloro che partecipano al concorso per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata) che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. 10. Saranno giudicati idonei i concorrenti: a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; b) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione al 126° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), ritenuti altresi' non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea di cui all'art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dal decreto del Ministero della difesa del 16 settembre 2003. In particolare sara' indagata la presenza delle imperfezioni e infermita' elencate alla lettera c) e alla lettera n) del predetto art. 586 recanti, rispettivamente, quelle riferite alla neurologia e all'apparato scheletrico e locomotore. Saranno causa di inidoneita', tra le principali: le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti, ovvero malattie di natura genetica, mal formativa, vascolare, neoplastica e altro; patologie dell'apparato scheletrico e locomotore e i loro esiti, ovvero malattie osteo distrofiche, esiti di fratture con mezzi di sintesi in situ, dismorfismi e paramorfismi del rachide, scoliosi maggiori con un angolo di Lippman-Cobb superiore a 15 gradi, schisi di un arco vertebrale, esiti di trattamenti chirurgici della colonna vertebrale, ernie discali e i loro esiti chirurgici, protrusioni discali, anche senza segni clinici o elettromiografici di sofferenza radicolare; c) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), ritenuti altresi' in possesso di un profilo somato-funzionale minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, citata nelle premesse. I candidati che saranno riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione, di cui all'Allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto. 11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono comprovati: a) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive; b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza dei corsi indicati nei successivi articoli 17 e 18 del presente decreto; c) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale: ufficiale pilota di complemento in ferma dodecennale; ufficiale in ferma prefissata dell'aeronautica militare (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD). Per i partecipanti al concorso per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, il dosaggio del G6PD verra' valutato ai soli fini dell'eventuale successivo impiego. I partecipanti al concorso per l'ammissione al 126° corso allievi ufficiali piloti di complemento, invece, che risulteranno affetti da carenza totale o parziale di G6PD, ai sensi dell'art. 586, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno giudicati inidonei ai servizi di navigazione aerea e, pertanto, saranno ammessi a proseguire l'iter concorsuale per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, relativo al ruolo/corpo alternativo indicato nella domanda di partecipazione; d) mancato possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui al precedente comma 7, lettera a). Tale requisito non sara' nuovamente accertato nei confronti dei candidati che siano militari in servizio all'atto degli accertamenti psicofisici, in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare, da portare al seguito. 12. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) I partecipanti al concorso per l'ammissione al 126° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): «idoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento dell'Aeronautica militare»; «inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento dell'Aeronautica militare», con indicazione del motivo; Il giudizio di idoneita' verra' espresso con riserva di effettuazione di ulteriori indagini strumentali, cui verranno sottoposti i primi 25 candidati collocati nella graduatoria di merito di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera a), finalizzate a escludere la sussistenza delle imperfezioni e infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea secondo quanto previsto dall'art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Per tali finalita' i predetti concorrenti saranno sottoposti a cura della commissione per gli accertamenti psico-fisici -nella sede che verra' comunicata ai candidati mediante avviso pubblicato nel portale - ai seguenti accertamenti: risonanza magnetica nucleare del rachide in toto. All'esito dei predetti accertamenti, la commissione per gli accertamenti psicofisici esprimera' nei confronti di ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi: idoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio militare; inidoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio militare, con indicazione del motivo. Tale giudizio, che verra' comunicato agli interessati, e' definitivo e non suscettibile di riesame. b) I partecipanti al concorso per l'ammissione all'11° corso allievi Ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): «idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica militare», con indicazione del profilo sanitario; «inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica militare», con indicazione del motivo. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 13. I concorrenti giudicati non idonei potranno presentare alla commissione per gli accertamenti psico-fisici, seduta stante a pena di inammissibilita', specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che dovra' poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica. Tale documentazione dovra' improrogabilmente pervenire, con le modalita' indicate al precedente art. 6, comma 3, al Ministero della difesa - direzione generale per il personale militare, entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici. Tale documentazione verra' valutata dalla commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera e) che, solo qualora lo ritenesse necessario, sottoporra' gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. I concorrenti giudicati non idonei che presentano istanza di ulteriori accertamenti psico-fisici saranno ammessi, con riserva, a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno comunicazione, dalla direzione generale per il personale militare, che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici dovra' intendersi confermato. In caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica sara' espresso dalla commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente art. 8 comma 1, lettera e), i concorrenti ne riceveranno, con le modalita' di cui al precedente art. 6, comunicazione dalla direzione generale per il personale militare. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo, pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.