Art. 14 Graduatorie di merito 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito, provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito: a) per l'ammissione al 126° corso allievi ufficiali piloti di Complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); b) per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale, del Corpo sanitario aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1; c) per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale, del Corpo del genio aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2); d) per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, dell'arma aeronautica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3; e) per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, del Corpo di commissariato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4); f) per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico-categoria elettronica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 5), secondo alinea; g) per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico-categoria infrastrutture e impianti, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 5), terzo alinea; h) per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico - categoria fisica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 5), quarto alinea; i) per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico - categoria chimica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 5), quinto alinea. j) per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico - categoria motorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 5), primo alinea; 2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formulate come di seguito specificato: a) per l'ammissione al 126° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) la graduatoria di merito sara' formata dalla media dei punteggi conseguiti dai candidati nelle seguenti prove: 1) prova scritta; 2) prova di lingua inglese; b) per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), le graduatorie di merito saranno formate dalla somma dei punteggi conseguiti dai candidati nelle seguenti prove: 1) prova scritta; 2) valutazione dei titoli di merito. 3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: a) delle riserve di posti previste dall'art. 2 del presente decreto; b) a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 3, nel decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di eventuali titoli di preferenza, sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all'art. 9. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 5. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla direzione generale per il personale militare e pubblicate nel giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Inoltre esse saranno pubblicate nel portale dei concorsi e a puro titolo informativo, nel sito www.difesa.it 6. Se si verifica la disponibilita' di posti per insufficienza di concorrenti idonei per uno o piu' ruoli, arma/corpi e categorie, la direzione generale per il personale militare si riserva la facolta' di devolvere in tutto o in parte detti posti ad altro ruolo, arma/corpo e categoria, su indicazione dello Stato maggiore dell'aeronautica.