Art. 16 
 
 
             Svolgimento all'11° corso allievi ufficiali 
                 in ferma prefissata (AUFP) e nomina 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di  merito
di cui al precedente art. 14, comma 1, lettere b), c), d), e) ed  f),
saranno ammessi al  corso,  sotto  riserva  dell'accertamento,  anche
successivo all'ammissione,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita'  indicate
al precedente art. 6, comma 1, l'invito a  presentarsi  per  assumere
servizio presso l'accademia aeronautica in Pozzuoli (NA). 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso  per  allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata.  In  caso   di
impossibilita' a ottemperare tempestivamente  alla  convocazione  per
causa di  forza  maggiore,  comunicata  entro  la  data  di  prevista
presentazione presso l'Accademia  aeronautica  e  riconosciuta  dalla
stessa,  potra'  essere  concessa   una   proroga   della   data   di
presentazione che, comunque, non potra' superare i sette giorni. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di fotografia, della tessera sanitaria, nonche' del referto di cui al
precedente art. 10, comma 2, lettera a)  qualora  non  presentato  in
sede di accertamenti psico-fisici. Gli stessi  saranno  sottoposti  a
visita di incorporamento  volta  ad  accertare  il  mantenimento  dei
requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle
vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla  normativa  sanitaria  in
ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A  tal  fine,
all'atto    dell'incorporamento,    allo     scopo     di     evitare
iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
      Informazioni in ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario secondo le  modalita'  definite  nella  direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione  di
profilassi vaccinali  al  personale  militare,  allegata  al  decreto
interministeriale 16 maggio 2018. 
    4. All'atto dell'ammissione al corso i militari gia' in  servizio
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della direzione generale per il personale militare. 
    La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al  corso
in qualita' di allievi ufficiali in ferma  prefissata  ausiliari  del
ruolo normale o speciale dell'Aeronautica militare. 
    Allo scopo l'Accademia aeronautica, al termine dei primi quindici
giorni di corso, fornira' alle competenti divisioni  della  direzione
generale per il personale militare,  gli  elenchi  dettagliati  degli
allievi gia' in servizio e di quelli richiamati dal congedo. 
    5. Il corso, con presumibile inizio nel periodo di gennaio  2020,
si svolgera' con le modalita' previste dal  decreto  ministeriale  26
settembre 2002, citato nelle premesse gli  ammessi  conseguiranno  la
qualifica di allievi ufficiali in  ferma  prefissata,  ausiliari  del
ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico o del Corpo  del  genio
aeronautico  ovvero  dei  ruoli   speciali   delle   armi   dell'arma
aeronautica dei corpi e  categorie  dell'Aeronautica  militare.  Essi
dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi  a  decorrere,
per tutti, dalla data di inizio del corso e, in qualita' di  Allievi,
saranno assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che
non sottoscriveranno  tale  ferma  saranno  considerati  rinunciatari
all'ammissione al corso e rinviati dall'Istituto di formazione. 
    6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata  durante  il  corso
compete il trattamento economico previsto per gli  allievi  ufficiali
dell'accademia aeronautica, ovvero gli assegni  del  grado  rivestito
all'atto dell'ammissione. 
    7. Gli Allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendono colpevoli  di  gravi  mancanze  contro  la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non  frequentano  almeno
un  terzo  delle  lezioni,   saranno   dimessi   dal   corso   previa
determinazione della direzione generale per il personale militare. 
    Gli allievi comunque dimessi dal corso: 
      a) se gia' militari rientreranno nella categoria di provenienza
e, se tale categoria non prevede il  ricollocamento  in  congedo,  il
periodo di durata del  corso  sara'  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti dai ruoli dei  marescialli,  rientrano  nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
    c) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo. 
    8. Gli allievi che supereranno gli esami di  fine  corso  saranno
nominati, rispettivamente: 
    a) Tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo  normale  del
Corpo sanitario aeronautico; 
    b) Tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo  normale  del
Corpo del genio aeronautico; 
    c) Sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale
delle armi dell'arma aeronautica; 
    d) Sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale
del Corpo del genio aeronautico; 
    e) Sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale
del Corpo di commissariato aeronautico. 
    9. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in  prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di  riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In  caso  di
superamento degli esami in tale sessione, sono nominati  Ufficiali  e
iscritti in ruolo, dopo i pari grado che  hanno  superato  tutti  gli
esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.  Coloro
che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa
determinazione della direzione generale per il personale militare. 
    10. Durante la frequenza del corso e durante  l'espletamento  del
servizio da ufficiale in  ferma  prefissata  saranno  concessi  dalla
direzione generale per  il  personale  militare  -  a  seguito  della
ricezione delle relative domande degli  interessati  trasmesse  dagli
enti/reparti di appartenenza - i nulla  osta  al  transito  in  altre
Forze armate o Corpi armati dello Stato,  nonche'  nella  polizia  di
Stato, nel Corpo della polizia penitenziaria e  nel  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo
nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo
indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al  termine
della quale senza partecipazione a ulteriore concorso sia previsto il
transito nel servizio permanente. 
    11. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese  di
servizio, incluso il periodo di formazione. La direzione generale per
il  personale   militare,   su   richiesta   dello   Stato   maggiore
dell'aeronautica, puo' rinviare il collocamento in congedo sino a  un
massimo di  sei  mesi  per  esigenze  d'impiego  ovvero  per  proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
o in concorso con le Forze di Polizia per il controllo del territorio
nazionale. 
    12. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere: 
      a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito  concorso  per  titoli,  qualora  bandito  dalla   direzione
generale per il personale militare su richiesta dello Stato  maggiore
dell'aeronautica,  secondo  le   modalita'   previste   dal   decreto
ministeriale 30 settembre 2005; 
      b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di  sei  mesi,  su
proposta  dello  Stato  maggiore  dell'aeronautica  e   previo   loro
consenso, per consentire l'impiego  ovvero  la  proroga  dell'impiego
nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio  nazionale
ovvero in concorso con le forze  di  Polizia  per  il  controllo  del
territorio nazionale. 
    13.  Agli  allievi  ufficiali,  una  volta  incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    14. Durante il periodo di frequenza del corso agli  allievi  gia'
in servizio  competono  gli  assegni  del  grado  rivestito  all'atto
dell'ammissione. 
    15.  Se  alcuni  dei  posti  rimarranno  scoperti  per  rinuncia,
decadenza o dimissioni degli ammessi, l'accademia  aeronautica  avra'
facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di  idonei  al  corso
secondo l'ordine delle  rispettive  graduatorie  di  merito  fino  al
settimo giorno dalla data di inizio del corso stesso.