IL DIRETTORE GENERALE degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 28, relativo all'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, concernente il regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, concernente il regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», e successive modificazioni ed integrazioni; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 42 abrogante l'obbligo del certificato di idoneita' all'assunzione; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale cosi' come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, invio obbligatorio per l'assunzione nelle PP.AA. centrali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla legge di contabilita' e finanza pubblica; Vista le legge 12 novembre 2011, n. 183 e, in particolare, il comma 45 dell'art. 4 che ha stabilito il versamento di un diritto di segreteria per la copertura delle spese della procedura relativa ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche; Visto il comma 669 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che autorizza il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2019 e nei limiti della vigente dotazione organica, di un numero massimo di cinquantasette unita' di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui cinque dirigenti di seconda fascia; Viste le note del Ministro per la pubblica amministrazione prot. n. 2099 dell'11 giugno 2019 e prot. n. 2305 del 21 giugno 2019 con le quali e' stato concesso a questo Ministero il reclutamento in autonomia delle unita' di personale autorizzate ex art. 1, comma 669 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145; Visto il decreto-legge 18 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale dirigente dell'Area I dipendente dalle amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto Ministeri»; Attivata la procedura di mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, procedura che, ai sensi del comma 2-bis del citato decreto, deve essere attivata dalle amministrazioni pubbliche prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico; Considerata la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea specialistica (LS), il titolo accademico di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270; per la laurea magistrale (LM) il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011; Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di seguito denominato ICQRF. 2. I vincitori verranno assegnati agli Uffici territoriali o centrali dell'ICQRF che risulteranno vacanti al momento dell'assunzione. 3. Il trenta per cento dei posti a concorso e' riservato al personale di ruolo dell'ICQRF in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. 4. I candidati che intendano avvalersi della suddetta riserva ne devono fare espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 6. 5. Il posto riservato, qualora non coperto, e' assegnato agli altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria di merito.