Art. 10 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte ed un colloquio interdisciplinare e sono diretti ad accertare il possesso di adeguate conoscenze in materie giuridico-amministrative, di economia e politica agraria, di frodi nel settore agroalimentare e fondamenti di agronomia, zootecnia, coltivazioni erbacee ed arboree ed industrie agrarie, nonche' della capacita' ed attitudine all'analisi, sintesi e risoluzioni di problematiche afferenti le funzioni dirigenziali, con particolare riferimento alle questioni agricole e del contrasto alle frodi agroalimentari, unitamente alla conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, la cui durata sara' stabilita dalla commissione, consistera' nella redazione di un elaborato riguardante le produzioni agroalimentari e la relativa legislazione, sia nazionale che europea che internazionale. 3. La seconda prova scritta, la cui durata sara' stabilita dalla commissione, consistera' nella redazione di un elaborato vertente sulla risoluzione di un caso pratico in ambito giuridico-amministrativo o gestionale amministrativo, con riferimento a questioni riguardanti l'attivita' istituzionale del dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aspetti sanzionatori e di controllo delle produzioni agroalimentari. 4. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 5. E' fatto, altresi', assoluto divieto di introdurre ed usare nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. 6. L'assenza anche da una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 7. Al colloquio interdisciplinare sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di settanta centesimi in ciascuna delle prove scritte. 8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, a mezzo raccomandata A.R., oppure via PEC, laddove fornita, oltre che presso il portale accessibile al seguente indirizzo web: www.politicheagricole.it all'interno dell'area riservata predisposta per ciascun candidato, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova stessa. 9. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove scritte, sulle seguenti materie: a) economia e politica agraria; b) politica agricola comune, anche con riferimento alle principali organizzazioni comuni di mercato; c) legislazione in materia di prodotti di qualita' registrata (DOP/IGP e agricoltura biologica); d) diritto amministrativo; e) contabilita' di stato; f) diritto penale, anche con riferimento alla legislazione speciale in materia agroalimentare; g) scienza dell'amministrazione; h) organizzazione e funzioni dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 10. Nell'ambito della prova orale e' prevista la valutazione della conoscenza della lingua inglese mediante esercizi di lettura, traduzione e conversazione. Nell'ambito della prova orale viene, altresi', accertata la conoscenza, da parte del candidato, dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di piu' comune impiego. 11. La prova orale si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 12. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. 13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 14. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.