Art. 12 
 
 
                        Prova di preselezione 
 
 
    1. Nel caso in cui il numero di candidati sia superiore a  cento,
si  rendera'  necessario  effettuare  una  prova   preselettiva   che
consistera' nella  somministrazione  di  sessanta  quesiti,  vertenti
sulle discipline previste per le prove scritte indicate nell'art. l0,
da risolvere nel tempo massimo di sessanta  minuti.  Ciascun  quesito
consiste in una domanda seguita da tre risposte, delle quali solo una
e' esatta. 
    2.  La  valutazione  della  prova  preselettiva   e'   effettuata
assegnando un punto a  ciascuna  risposta  esatta,  zero  punti  alle
risposte non date o errate. 
    3. All'esito della preselezione,  sono  ammessi  a  sostenere  le
prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei
posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano
conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai  fini
dell'ammissione alle prove scritte. 
    3.  Con  avviso  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami»,  viene
resa nota la pubblicazione sul  sito  internet  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e  del  turismo  dell'elenco
dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle  modalita',
del luogo, della data e dell'ora di svolgimento delle  prove  stesse.
Il diario delle prove scritte e' pubblicato  almeno  quindici  giorni
prima dello svolgimento delle prove medesime.  I  suddetti  candidati
sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel  giorno,  nell'
ora e nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica  a
tutti gli effetti.