Art. 2 Titoli di preferenza 1. In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Gli eventuali titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. 3. I titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva.