Art. 7 
 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
 
    1. I candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli  4
e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  nell'espletamento  della
prova  preselettiva  e  delle  prove  scritte,  anche  da   personale
individuato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari,
forestali e del turismo. 
    2. Il candidato diversamente abile, che richieda l'assegnazione e
concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per  l'espletamento  della
prova,  dovra'  documentare  la  propria  disabilita'  con   apposita
dichiarazione resa dalla commissione  medico  legale  dell'A.S.L.  di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e
della pesca - Direzione generale degli affari generali, delle risorse
umane e strumentali e per i  rapporti  con  le  regioni  e  gli  enti
territoriali  -  Ufficio  AGRET  V  Gestione  risorse  umane  e  polo
economico e finanziario - via XX  Settembre,  n.  20  -  00187  Roma,
oppure a mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre i venti
giorni successivi alla data di  scadenza  della  presentazione  della
domanda di partecipazione  al  concorso,  unitamente  alla  specifica
autorizzazione al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo  al  trattamento  dei  dati  sensibili.  Tale
dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni  che  la  disabilita'
determina in funzione delle prove  di  concorso.  La  concessione  ed
assegnazione di ausili e/o  tempi  aggiuntivi  ai  candidati  che  ne
abbiano fatto richiesta sara' determinata ad  insindacabile  giudizio
della commissione  esaminatrice  sulla  scorta  della  documentazione
esibita e sull'esame obiettivo di ogni  specifico  caso.  Il  mancato
inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non  consentira'
all'Amministrazione  di  organizzarsi  per   tempo   e   di   fornire
adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    3.  Il  candidato  affetto  da  invalidita'  uguale  o  superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e'  tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso  alle  prove
scritte,  sempre  previa  presentazione,  con  le  medesime  suddette
modalita' e nei medesimi termini di cui al precedente comma 2,  della
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado
di invalidita'. A tal fine,  il  candidato  nella  domanda  compilata
online dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio.