Art. 9 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. Con successivo provvedimento  sara'  nominata  la  commissione
esaminatrice. 
    2. Per supplire ad eventuali temporanee  assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. La commissione esaminatrice  puo'  essere  integrata  in  ogni
momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua  inglese  e  da
uno o piu' componenti esperti di informatica. 
    4. Qualora il numero dei candidati che abbiano sostenuto le prove
scritte superi  le  mille  unita',  la  commissione,  con  successivo
decreto, puo' essere integrata  di  un  numero  di  componenti  e  di
segretari aggiunti, tali da permettere, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni.